Garantire condizioni di lavoro sicure nelle Pmi è tema centrale nel nostro Paese, dove le micro imprese (da 0 a 9 dipendenti) rappresentano il 95,1% delle imprese italiane, mentre le imprese da 10 a 49 dipendenti ne rappresentano il 4,3%. Da sempre si discute sul tema, dividendosi in chi richiede maggiori semplificazioni per questa dimensione di impresa e chi ritiene che queste imprese invece abbiano bisogno piuttosto di supporto e sostegno nella gestione della salute e sicurezza in azienda.
Anche la Legge annuale Pmi 2026 (Legge 34/2026, dell’11 marzo) presenta elementi di criticità che confermano questi contradditori punti di vista.
Da un parte all’Art. 10 della legge si prevede l’introduzione di Modelli di organizzazione e gestione (Mog) semplificati, che l’INAIL dovrà elaborare entro il 7 agosto 2026 d’intesa con le parti sociali, modelli pensati per questa dimensione di impresa e per cui si prevede un supporto per l’adozione e l’applicazione: una semplificazione più che accettabile considerando la complessità delle azioni previste per l’adozione dei sistemi di gestione e prevedendo comunque forme di supporto.
Più avanti all’Art 11 – Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile Lavoro [1] si scivola invece nella pura semplificazione prevedendo che:
Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. [2]
Condividiamo in merito la valutazione critica della Consulta interassociativa (Ciip) secondo cui:
La disposizione non è priva di criticità. Come evidenziato da diversi osservatori, essa non appare pienamente coordinata con la Legge 81/2017 sul lavoro agile e con il Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021, che prevedono un accordo individuale tra le parti e una cooperazione attiva del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione. Resta aperta la questione se una semplice informativa scritta sui rischi possa effettivamente esonerare il datore di lavoro da obblighi sostanziali come la predisposizione delle misure di prevenzione, la formazione e la sorveglianza sanitaria. Il testo della norma, su questo punto, lascia spazio a interpretazioni che nei prossimi mesi richiederanno probabilmente chiarimenti ufficiali.
Ma la sicurezza nelle Pmi è, in questo mese, anche oggetto di attenzione da parte dell’Istituto assicurativo, che ha stipulato ben due Accordi finalizzati a sostenere la cultura della prevenzione nelle piccole imprese.
Il primo Accordo è tra INAIL e la Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna) che, parimenti alle altre Associazioni del settore [3], ben conosce le difficoltà pratiche che si incontrano nel promuovere una cultura tecnica e organizzativa tra i datori di lavoro delle imprese loro associate. Proprio per far fronte a queste criticità sono nati, a partire dagli anni ’90 e a seguire, gli Accordi applicativi del D.Lgs 626/94 prima e del D.Lgs. 81/08 poi. Accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil che hanno previsto la realizzazione della rete [4] degli Organismi paritetici nazionali e territoriali e l’istituzione della figura del Rlst ovvero del rappresentante dei lavoratori territoriale. Anche tra la rete della bilateralità artigiana e l’Inail sono in passato stati fatti accordi con esito, purtroppo, sempre limitato territorialmente o temporalmente, mentre è mancato un riconoscimento del ruolo che tali Organismi e l’Rlst avrebbero potuto svolgere se supportati dell’Istituto, con numeri adeguati per uomini, mezzi, competenze.
Questa sintesi a memoria degli aspetti storici ma ancora attuali del sistema di collaborazione delle parti sociali che aveva (ed ha) tuttavia bisogno, per decollare, di un sostegno istituzionale permanente e non di progetti a scadenza e per di più sempre diversi.
Tutto ciò perché si comprenda lo stupore di fronte al fatto che oggi l’Inail stipuli ( o rinnovi) un Accordo con la Cna, con la sola Cna [5], e che non tenga conto dell’esistente e l’esistente, che andrebbe recuperato e valorizzato, sono la rete dei Comitati paritetici regionali e provinciali e gli Rlst. Interlocutori ideali anche per i Comitati di coordinamento regionali e per gli interventi attuati sul modello dei Piani mirati di prevenzione (coinvolgimento che in alcuni territori è praticato). Alla bilateralità e alle Organizzazioni sindacali il protocollo fa solo un rapido cenno.
Il protocollo INAIL-Cna prende in considerazione un impegno triennale ed ha una impostazione molto tradizionale che prevede una collaborazione per progetti e Accordi attuativi sui seguenti obiettivi:
- sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali
- miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e informativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell’ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento e, qualora pertinenti, in altri settori
- le sinergie tra l’Inail e CNA, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, nonché del sistema bilaterale, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro prioritariamente nel settore dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda gli ambiti di collaborazione è prevista:
- la realizzazione di documenti tecnici, che concorrano ad individuare e diffondere buone pratiche o altri strumenti utili in materia di gestione del rischio di esposizione a polveri di legno duro
- l’individuazione di misure di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio di esposizione a polveri respirabili contenenti silice libera cristallina negli ambienti di lavoro di imprese artigiane e di micro, piccole e medie imprese;
- la programmazione e realizzazione di webinar informativi a beneficio dei consulenti CNA, dei datori di lavoro, dei lavoratori e, in generale, delle figure della prevenzione aziendali;
- lo studio di soluzioni innovative ad elevato contenuto tecnologico nonchè di misure di tipo organizzativo e/o procedurale atte a consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative anche in condizioni climatiche avverse per il contenimento dei rischi professionali connessi alle emergenze climatiche.
Il secondo protocollo è stato firmato tra Inail e Federmanager.
L’intesa punta su formazione, ricerca e valorizzazione del ruolo del management per la diffusione della cultura della prevenzione, con particolare attenzione alla realtà delle piccole e medie imprese.
Anche questo secondo protocollo prevede una collaborazione per progetti e Accordi attuativi con una logica tuttavia che è maggiormente coerente con la tipologia di interlocutore (Federmanager), rispetto alla Confedeazione degli artigiani. La Cna, come abbiamo visto, ha un suo piano di intervento e di relazioni (con i sindacati e le altre associazioni artigiane) già ampiamente strutturato che necessita maggiore riconoscimento e un sostegno stabile, anche mediante il supporto di competenze tecniche e organizzative, e non un intervento per progetti.
Considerando, come si dice in premessa dell’Accordo, che “Federmanager, istituita il 26 aprile 1945, è un’associazione nazionale, apolitica, autonoma e indipendente, rappresentativa dei manager industriali”, gli interventi di prevenzione delle figure di riferimento dell’Associazione, nei confronti delle Pmi, non possono che caratterizzarsi (perlomeno nelle micro e piccole imprese) come interventi esterni realizzati in collaborazione con le Associazioni delle imprese o magari porprio con quella rete della bilateralità di cui abbiamo ricordato l’esistenza e il ruolo così significativo che potrebbe giocare nel sistema produttivo paese.
NOTE
[1] Modifiche all’articolo 3del D.Lgs. 81/ 2008: dopo il comma 7 è inserito il comma 7 bis.
[2] Art. 3 comma 7bis.
[3] Confartigianato, Casa e Clai.
[4] Rete ben più amplia se consideriamo altri accordi di settore (edili) o con altre Assocdiazioni che rappresentano le piccole e medie imprese.
[5] E viene da chiedersi: nei prossimi mesi verranno stipulati Accordi con tutte le altre associazioni delle Pmi?

