
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1 del 1° settembre 2026, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider che operano con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA. Il quesito era stato presentato da Assodelivery in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.
Proroga di 90 giorni per il periodo di luglio
Il nuovo obbligo di tenuta del LUL decorre dal 1° luglio 2026. Il Ministero chiarisce che la proroga di 90 giorni prevista dalla legge di conversione riguarda esclusivamente, in via transitoria, il prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026.
La proroga consente quindi di aggiornare e stampare il prospetto entro i 90 giorni previsti, ma non modifica la data dalla quale l’obbligo giuridico è sorto. Per le mensilità successive restano invece ferme le ordinarie scadenze previste dalla normativa.
Consegne e compensi: due momenti distinti
Un altro chiarimento riguarda i casi in cui la prestazione del rider e il pagamento del compenso non siano contestuali.
Le consegne devono essere registrate nel mese in cui l’attività è stata effettivamente svolta, indipendentemente dal momento successivo in cui viene effettuato il pagamento. I compensi, invece, devono essere registrati nel mese della loro effettiva erogazione, secondo il principio di cassa.
Per mantenere un collegamento trasparente tra le due registrazioni, il Ministero ritiene corretto utilizzare il campo “note” del LUL per indicare il periodo al quale il compenso si riferisce.
Obbligo anche nei mesi senza consegne
L’interpello chiarisce inoltre che il LUL deve essere elaborato anche nei mesi in cui il rider non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato compensi, purché il rapporto di lavoro autonomo sia ancora in essere.
In questi casi il prospetto dovrà essere generato con valori pari a zero. Secondo il Ministero, la previsione risponde all’esigenza di garantire continuità documentale e una maggiore trasparenza nella gestione dei rapporti di lavoro autonomo nella gig economy.
Come conteggiare gli ordini multipli
Infine, l’Interpello affronta il caso di più ordini destinati allo stesso acquirente e allo stesso luogo.
Il criterio da utilizzare è quello del sistema tariffario concretamente applicato: se ogni ordine ha una tariffa distinta, le consegne devono essere registrate separatamente; se invece agli ordini viene applicato un unico compenso per la consegna complessiva, è possibile registrarli come un’unica consegna.
L’Interpello n. 1/2026 fornisce così indicazioni operative su un nuovo adempimento che, nelle intenzioni del legislatore, mira a rafforzare trasparenza, tracciabilità e controllo dei rapporti di lavoro nella gig economy.
Fonte: Ministero del lavoro

