Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

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Abbiamo affrontato il tema della sorveglianza sanitaria (nel contesto della attuale situazione sanitaria del Paese) e dell’obbligo vaccinale per i lavoratori in due recenti articoli con riferimento al documento della Consulta inter associativa per la prevenzione che – a seguito dello sviluppo della campagna vaccinale e dell’estendersi dei punti attivi tra cui anche quelli aziendali e considerando  il ruolo di coordinamento dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl – evidenziava la necessità del potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione  per metterli in grado di assolvere al nuovo impegno che li aspetta,  con l’augurio

che ciò avvenga al più presto, che l’aggiornamento del Piano vaccinale per l’avvio della seconda e terza fase preveda degli standard di personale (medici, infermieri, assistenti sanitari) di cui i Dipartimenti di Prevenzione devono essere dotati in rapporto alla popolazione da vaccinare, così da fornire chiare indicazioni alla Regioni e alle Asl per il reclutamento degli operatori. La scarsità di risorse di personale dei Dipartimenti di Prevenzione è cosa nota, ripetutamente segnalata dalle associazioni professionali e scientifiche, frutto del disinvestimento nella prevenzione da parte di chi ha governato il SSN e i SSR, ha comportato enormi difficoltà nel tracciamento dei contatti manifestatesi in quasi tutto il paese.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro. Protocollo che si occupa proprio della tematica fin qui ricordata,  rispondendo  alle aspettative e alle richieste di CIIP (in particolare di Anma, l’Associazione medici competenti)  per quanto riguarda il coinvolgimento del medico competente nell’ambito del piano vaccinale: mentre sul fronte del potenziamento dei Servizi di prevenzione delle Asl nessuna azione ad oggi è stata intrapresa.

Parte integrante dell’accordo sono le  Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro,  adottate dal Ministero della salute e  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail. A tale documento dovranno fare riferimento le aziende che vorranno attuare le decisioni del Protocollo.

Il Protocollo: i punti fondamentali

1. I datori di lavoro sia singolarmente che associandosi e con il supporto delle proprie associazioni possono predisporre piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione  anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro di cui potranno servirsi le lavoratrici e i lavoratori che “ne abbiano fatto volontariamente richiesta”.

2. Nella definizione dei Piani aziendali sara di riferimento il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020.

3. L’Azienda sanitaria di riferimento dovrà ricevere i Piani aziendali predisposti nel rispetto delle Indicazioni ad interim e di ulteriori specificazioni territoriali. Nei piani aziendali il datore di lavoro specifica il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione.

4. I costi:

  • per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, gli oneri sono a carico del datore di lavoro;
  • la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite l’onere  è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

5. Le parti che hanno sottoscritto il Protocollo si impegnano a svolgere attività di informazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici “coinvolgendo gli attori della sicurezza (Rls Rlst inclusi) e il supporto del Medici competente”.

6. “Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti”. [1]

7. Sarà il medico competente, dopo aver fornito le adeguate informazioni su rischi e vantaggi della vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, a raccogliere il consenso informato dei lavoratori e ad assicurare  il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

8. La somministrazione del vaccino deve essere effettuata da operatori sanitari specificamente formati e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

9. Sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, il Medico competente assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

10. I datori di lavoro che  intendano ricorrere a strutture sanitarie private, possono concludere (anche mediante le Associazioni di categoria o nell’ambito della bilateralità)  una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Gli oneri, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti,  sono a carico dei datori di lavoro.

11. Le aziende che non hanno il Medico competente perché non rientrano nell’obbligo di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/2008 (o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private) possono fare riferimento alle strutture sanitarie dell’INAIL. “Gli oneri, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, restano a carico dell’INAIL.”

12. Sia se il datore di lavoro si serve di una struttura privata che dell’Inail dovrà comunicare loro il numero dei lavoratori interessati alla vaccinazione e sarà poi compito della struttura privata o dell’Inail “curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali”.

13. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

14. I  medici competenti e il personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni potrà utilizzare , attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’Inail.

15. In collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inail contribuirà alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.


NOTE

[1] Si ricorda in merito quanto stabilito dal Garante  per la protezione dei dati personali relativamente al Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, trema  che abbiamo richiamato nell’articolo Vaccinazione  anti Covid  per i lavoratori e gestione dei dati:  due autorevoli  indicazioni.


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