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QUESITI

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    Alcuni quesiti sono tratti da una pubblicazione della Regione Piemonte. Abbiamo reputato di pubblicarli in questa sede perché probabilmente interessanti anche per i nostri lettori.


    Considerato che nel D.Lgs. 81/08 si fa riferimento a molteplici metodologie per la valutazione dei rischi da MMC, è corretto interpretare che tali metodi non siano obbligatori ma che l’azienda possa utilizzare solo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzare quelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?

    Secondo quanto previsto dal titolo VI del D.lgs. 81/08, il DL valuta le situazioni di rischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato XXXIII. Il ricorso a buone prassi e a linee guida non è un obbligo tassativo ma, come indicato dall’art. 168, comma 3 del Decreto 81, un semplice criterio di riferimento.

    È corretto eseguire la valutazione dei rischi per soggetti “giovani” e “anziani” considerando per loro una massa di riferimento specifica (maschi: 20kg; femmine: 15 kg) ridotta rispetto a quella standard? Oppure è preferibile non eseguire per queste categorie una valutazione del rischio specifica e tenere conto dell’invecchiamento individuale unicamente nell’ambito della formulazione del giudizio di idoneità da parte del medico competente?
    Nell’ambito della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno prevedere per questi soggetti l’attivazione di misure di tutela, a partire da indici di sollevamento più bassi rispetto agli altri. Si ritiene altresì che i valori limite di sollevamento per età e sesso vadano intesi come rigidi, secondo lo schema seguente:
    maschi 18-45 anni: 25 kg
    maschi <18 o >45 anni: 20 kg
    donne 18-45 anni: 20 kg
    donne <18 o >45 anni: 15 kg
    Le masse di riferimento possono essere considerate come il peso massimo sollevabile in condizioni ideali. Chiaramente questi limiti vanno pesati per le condizioni di sollevamento e per frequenza e durata, secondo le indicazioni del NIOSH (Lifting equation). Il superamento di tali pesi durante i sollevamenti, anche occasionali, è un indicatore della possibile presenza di criticità nelle operazioni svolte: in queste condizioni non può essere assicurata la protezione per almeno il 90% della relativa popolazione di riferimento. Si noti che sia nello standard ISO 11228-1 che nella norma UNI EN 1005-2 tali masse di riferimento non sono considerate come limiti invalicabili bensì come indicatori di protezione minima delle varie popolazioni. Infatti, masse superiori anche ai 25 Kg sono elencate per popolazioni lavorative definite particolari: in queste condizioni, peraltro frequenti in certe mansioni (ad esempio le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc…), risulta necessario ricorrere a diverse misure per mantenere sotto controllo il livello di rischio (es. ausili, procedure organizzative, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc…). Rimane comunque inalterato il concetto che il superamento di tali soglie diviene un indice importante di situazione a rischio.

    Le azioni di sollevamento gravose svolte con l’intervento di 2 addetti, che sono piuttosto frequenti, non sono trattate dalla ISO 11228. In tal caso, è corretto eseguire la valutazione utilizzando l’equazione 4.3.3.2.1 della EN 1005-2, o l’equazione A.7.2 della ISO 11228-1, che tengono conto di questi aspetti specifici?
    Sì, è corretto. Mentre l’originale formula del NIOSH non prevede moltiplicatori aggiuntivi nel caso in cui il sollevamento venga effettuato da 2 operatori, sia la norma EN 1005-2 che lo standard ISO 11228-1 prevedono interventi correttivi degli indici di sollevamento quando questo sia effettuato da due o più lavoratori contemporaneamente. I differenti metodi di approccio delle due norme, anche se utilizzano metodi matematici diversi, non presentano sostanziali difformità, sottolineando entrambe la necessità di introdurre dei riduttori dell’indice finale, quando il sollevamento avvenga con queste modalità.

    L’addetto al primo soccorso deve seguire un corso specifico?
    Per gli addetti al primo soccorso è richiesto il corso previsto dal DM 388 del 2003.

    Ho frequentato il corso per RSPP (moduli A, B e C), l’aggiornamento è da fare entro cinque anni dalla data di rilascio degli attestati?
    L’aggiornamento è previsto solo per il modulo B e deve essere completato nel quinquennio che decorre dalla data di acquisizione del credito formativo.

    La data da cui decorre l’obbligo di aggiornamento fa riferimento alla data in cui si è concluso l’ultimo modulo del percorso formativo di base oppure da quanto si è assunto l’incarico di RSPP?
    Il quinquennio decorre dal momento in cui si è conseguita l’abilitazione al modulo B, indipendentemente dal tempo in cui si è esercitato il ruolo di RSPP

    Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti dalla Legge 125/2001 e dettagliati dall’Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006?
    L’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a «mansioni inerenti […] attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi,autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti ad attività di trasporto

    Sono un ingegnere ambientale con laurea quinquennale e volevo ricevere alcune informazioni per diventare RSPP. A chi devo rivolgermi per il riconoscimento dei moduli A e B? Cosa comporta fare l’aggiornamento quinquennale?

    I Moduli A e B sono riconosciuti dall’ art. 32 comma 5 del D.lgs. 81/08. Per poter  svolgere il ruolo di RSPP deve conseguire il modulo C. Nel quinquennio deve frequentare corsi o seminari di aggiornamento per raggiungere il monte ore richiesto dalla norma.

    Una ditta senza dipendenti (l’organico aziendale conta una sola persona), la cui attività riguarda la produzione di inchiostri (cod. ATECO 20.3 e 24.3), si rivolge ad una società di lavoro interinale per avere due lavoratori da impiegare per la produzione. Quali oneri inerenti la sicurezza sono di competenza della ditta?

    L’articolo 3, comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto 81/08 sono a carico dell’utilizzatore. Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI…).

    Un lavoratore che dispone di un attestato di frequenza a un corso di primo soccorso, conseguito nell’anno 2004 (data antecedente all’entrata in vigore degli obblighi di frequentazione di uno specifico corso di 12 ore), può essere addetto al primo soccorso in un’Azienda del gruppo C di cui al D.M. 388/2003?

    Considerato che è stato sostenuto prima dell’entrata in vigore del DM 388/03, il corso è ritenuto valido ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello stesso Decreto, a condizione che il lavoratore con cadenza triennale abbia ripetuto la formazione per quanto attiene alle capacità di intervento pratico. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione normativa, si ritiene che debba essere conseguito ex novo l’attestato previsto.

    Quali soggetti possono erogare i corsi stress lavoro correlato?

    La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro e non solo in materia di stress lavoro correlato può essere erogata dal datore di lavoro o da persone da lui incaricate in possesso di adeguate competenze (Si veda l’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011). I docenti formatori devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

    Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti dalla Legge 125/2001 e dettagliati dall’Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006?

    L’allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a «mansioni inerenti […] attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi,autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti ad attività di trasporto.

    I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere eseguiti da un RSPP internamente all’azienda o devono essere tenuti presso un organismo accreditato?

    La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs.81/08). Pertanto, al momento, la formazione degli RLS può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti.