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La sorveglianza sanitaria correlata a Covid-19

sorveglianza sanitaria e covid

Abbiamo già affrontato, in un recente articolo, il tema della vaccinazione anti Covid per i lavoratori presentando le posizioni espresse da due autorevoli fonti: il Garante per la protezione dei dati personali e la Consulta interassociativa italiana per la prevenzione [1].

sorveglianza sanitaria e covid

Analizziamo di seguito il tema della sorveglianza sanitaria sempre con riferimento alle posizioni espresse dalla Consulta che, nel mese in corso, ha pubblicato una integrazione al documento Una sintesi dei contributi di CIIP in occasione dell’emergenza COVID-19 in cui si approfondisce e aggiorna (Capitolo 7) la questione relativa alla sorveglianza sanitaria correlata al Covid-19.

Gli autori del documento considerano in Premessa che:

La fase attuale della pandemia presenta caratteristiche diverse rispetto allo scenario dei mesi passati:
– un sistema di norme anti contagio e di limitazione delle attività produttive differenziato su base territoriale e rimodulato periodicamente in funzione dell’andamento della curva epidemica;
– la disponibilità di nuovi test diagnostici antigenici a basso costo, facilmente accessibili a tutti;
– una nuova strategia di testing finalizzata ad individuare, isolare e trattare un numero molto maggiore di casi;
– l’individuazione di un numero elevato di casi asintomatici o paucisintomatici;
– l’avvio del piano di vaccinazione a partire dalle categorie a maggior rischio di contagio.”

Questa riflessione preliminare comporta per gli esperti la necessità di analizzare nuovamente quanto emerso relativamente al ruolo del medico competente e alla sorveglianza sanitaria in merito alla quale sono state emanate disposizioni “risultate spesso incoerenti”. Obiettivo del “documento di consenso” presentato è quindi quello di segnalare le criticità e “fornire indicazioni corrette sia sotto il profilo scientifico che giuridico”. Di seguito evidenziamo le principali criticità su cui la Ciip ritiene si debba intervenire.

Misure, secondo gli autori del documento, difficili da realizzare in tutti i contesti lavorativi, considerando le prevalenti dimensioni micro-piccole delle aziende italiane. Va tenuto conto inoltre che le visite presso il medico possono comportare rischi di spostamento pertanto: può essere utile nella situazione attuale “differire le visite meno urgenti” mentre per “situazioni eccezionali”, quali ad esempio le visite a soggetti fragili e ipersuscettibili, si potrebbe ricorrere ad “un colloquio anamnestico a distanza” non limitandosi all’esame della documentazione ma “stabilendo un contatto con il lavoratore quantomeno da remoto”. Sapendo tuttavia che tale modalità non è da considerarsi valida ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008. Inoltre si consiglia di evitare gli accertamenti diagnostici, quali le spirometrie o i test alcolimetrici, che possono creare condizioni di contagio, altri esami diagnostici meno rischiosi devono comunque essere effettuati “con le dovute cautele” (uso della mascherina da parte del paziente, disinfezione delle attrezzature tra un soggetto e l’altro, ecc.) o, “in alternativa differiti”.

In sintesi, si considerano prioritarie

le visite preventive/preassuntive, a richiesta, di cambio mansione, da rientro (in particolare per quanto riguarda i lavoratori ipersuscettibili e i rientri post COVID)” ma nel contempo le visite periodiche “devono progressivamente riprendere recuperando le visite scadute.

Le differenze tra le due ultime disposizioni in tabella, seppur dovute ad un evolversi delle conoscenze nel corso del periodo compreso dall’aprile 2020 (in cui è stato emanato il protocollo) e l’ottobre 2020 (in cui è stata emanata la circolare), qualora non si definisca un aggiornamento del Protocollo, continueranno a creare criticità per i lavoratori che, a seguito del rilascio da parte del Dipartimento di prevenzione del certificato di guarigione, potranno uscire dall’isolamento ma non potranno rientrare al lavoro.

Lavoratori fragili e ipersuscettibili

Si definiscono

soggetti fragili o ipersuscettibili quei lavoratori che, a causa delle proprie condizioni di salute preesistenti, potrebbero incorrere, in caso di infezione COVID19, in un esito più grave od infausto.

Il Protocollo condiviso ha stabilito che sia il medico competente a segnalare al datore l’inidoneità lavorativa di lavoratori e lavoratrici con situazioni di fragilità o patologie attuali o pregresse. Per tali lavoratori è da attuarsi una sorveglianza medica eccezionale fino al termine della emergenza anche nelle aziende che non sono tenute a nominare il medico competente. I datori di lavoro di queste aziende pertanto ne devono nominare uno per il periodo dell’emergenza o rivolgersi all’Inail che mette a disposizione i propri medici per assolvere a questa funzione.

In merito CIIP sottolinea “la scarsa chiarezza di alcuni punti delle recenti disposizioni, in particolare individua la necessità che le norme indichino in modo chiaro se per i lavoratori ‘fragili’, che non possono essere riammessi al lavoro e che quindi saranno messi in malattia, sia sufficiente il giudizio di non idoneità rilasciato dal Medico Competente o dalle strutture pubbliche (ex art. 5 L. 300/ 70), ovvero sia necessario il certificato del Medico di Medicina Generale. Le indicazioni normative sulle soluzioni possibili e le tutele applicabili in tutti i casi di non idoneità dovranno riguardare i lavoratori di tutti i settori lavorativi e non solo il personale della scuola”.


NOTE

[1] La Consulta, lo ricordiamo, raccoglie 15 associazioni scientifiche e tecniche con competenze nell’ambito della prevenzione dei rischi connessi al lavoro.

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