Lo smart working al centro del dibattito sul lavoro

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Nei giorni scorsi la Commissione dell’Unione europea ha richiamato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di prendere misure che garantiscano un risparmio energetico in grado di far fronte alla situazione di crisi che si indica come inevitabile.

L’Agenzia internazionale dell’energia ha indicato ”10 modi per alleviare la pressione dei prezzi del petrolio sui consumatori” [1] tra cui “Lavorare da casa quando possibile” in quanto “lavorare da casa può ridurre significativamente il consumo di petrolio derivante dagli spostamenti casa-lavoro. A livello nazionale, tre giorni lavorativi da remoto aggiuntivi, per coloro che lo consentono, potrebbero ridurre il consumo di petrolio delle auto del 2-6%, con una potenziale riduzione media di circa il 20% per i singoli automobilisti.”

Agenzia internazionale dell’Energia
10 misure pratiche per far fronte alla crisi energetica
  1. Lavorare da casa quando possibile
  2. Ridurre i limiti di velocità sulle autostrade di almeno 10 km/h 
  3. Incentivare il trasporto pubblico 
  4. Alternare l’accesso delle auto private alle strade delle grandi città in giorni diversi 
  5. Incrementare il car sharing e adottare pratiche di guida efficienti 
  6. Guida efficiente per veicoli commerciali su strada e consegna merci
  7. Deviare l’uso del GPL dai trasporti ad altre funzioni
  8. Evitate i viaggi aerei laddove esistano alternative
  9. Ove possibile, passate ad altre soluzioni di cottura moderne (tra cui le elettriche)
  10.  Sfruttate la flessibilità delle materie prime petrolchimiche e implementate misure di efficienza e manutenzione a breve termine.

Alle indicazioni dell’Agenzia fa riferimento la Commissione Europea invitando gli Stati membri a prendere provvedimenti, facendo in particolare riferimento alla misura relativa allo smart working. Su questi temi si è aperto il dibattito tra le istituzioni comunitarie e la Confederazione europea dei sindacati (Ces) che ha affrontato la questione in un comunicato dello scorso 1° aprile:

Sebbene questo appello (della Commissione) possa contribuire a ridurre il consumo energetico, non deve avvenire a scapito dei diritti dei lavoratori né scaricare i costi su coloro che già sopportano il peso dell’aumento dei prezzi dell’energia.

La Confederazione chiama quindi la Commissione a un impegno anche sul piano legislativo al fine di regolamentare il telelavoro e garantire il diritto alla disconnessione. D’altronde le criticità delle condizioni di lavoro per chi lavora da casa sono ben note, come ricorda la Confederazione europea dei sindacati facendo riferimento all’ultima Indagine sulle condizioni di lavoro in Europa:

Le ricerche della Commissione stessa dimostrano che chi lavora da casa è esposto a maggiori rischi fisici e mentali a causa del ‘rischio di intensificazione del lavoro, straordinari, maggiore disponibilità, conflitto tra vita professionale e privata’. Secondo l’ultima Indagine europea sulle condizioni di lavoro, chi lavora regolarmente da casa ha almeno quattro volte più probabilità di lavorare nel tempo libero rispetto a chi lavora presso la sede del datore di lavoro. Le donne sono significativamente più colpite rispetto agli uomini.

Per la Ces il prossimo Quality Jobs Act deve includere:

  • l’applicazione del diritto dei lavoratori a non essere contattati al di fuori degli orari concordati
  • i datori di lavoro sono responsabili di tutti i costi connessi al telelavoro, inclusi attrezzature, software, energia, connettività, formazione e qualsiasi altra spesa, in modo che i lavoratori non debbano sostenere spese di tasca propria per svolgere il proprio lavoro
  • i lavoratori mantengono il diritto a un posto di lavoro permanente presso la sede del datore di lavoro
  • i lavoratori da remoto godono degli stessi diritti, tra cui retribuzione, formazione, standard di salute e sicurezza, sviluppo di carriera e diritti sindacali dei lavoratori in sede
  • il telelavoro non deve aggavare gli oneri di cura non retribuiti delle donne né isolare i gruppi vulnerabili
  • il monitoraggio da parte dei datori di lavoro è limitato a scopi leciti e proporzionati; gli strumenti invasivi sono vietati; i contratti collettivi e il GDPR [2] sono pienamente rispettati.

L’impegno che i sindacati chiedono alla Commissione va tuttavia oltre l’ambito legislativo e la regolamentazione dello smart working, si chiede l’attivazione di strumenti di gestione delle crisi per proteggere posti di lavoro e redditi, un rigoroso controllo dei prezzi per tutelare le famiglie da costi energetici eccessivi, il sostegno a soluzioni collettive a livello aziendale e investimenti in alloggi a basso consumo energetico.

Lo smart working in Italia

Anche nel nostro Paese il tema dello smart working torna ad essere oggetto di attenzione a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026. La Legge annuale sulle piccole e medie imprese [3] introduce infatti novità sulle modalità di lavoro agile, affrontando per la prima vola il tema della salute e sicurezza sul lavoro. La legge modifica il D.Lgs. 81/2008 integrando l’Art. 3 al comma 7 con il nuovo comma 7 bis:

7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

La Legge 34/2026 modifica anche l’articolo 55 comma 5 lettera c) del Testo unico introducendo una sanzione penale [4] per il caso di mancato adempimento dell’ obbligo di informativa annua.


NOTE

[1] https://www.iea.org/podcasts/everything-energy/10-ways-to-ease-oil-price-pressures-on-consumers

[2] Il GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679) è la normativa europea in vigore dal 25 maggio 2018 che disciplina la protezione dei dati personali e la privacy.

[3] Capo III Semplificazioni, Articolo 11.

[4] Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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