fonte: CIIP Consulta
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la legge annuale sulle piccole e medie imprese — è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026. Tra le numerose disposizioni che la compongono, quattro articoli riguardano direttamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro e meritano un’analisi attenta da parte di datori di lavoro, RSPP, consulenti e professionisti del settore.
Art. 9 — Carrelli elevatori e mezzi interni: addio all’obbligo RCA
Il primo intervento riguarda i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati utilizzati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi e aree aziendali non aperte al traffico pubblico. Per questi mezzi viene meno l’obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto, in quanto già coperti da altre forme assicurative.
È importante precisare che l’esonero dall’RCA non significa assenza di copertura: i mezzi interessati dovranno comunque essere garantiti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, adeguate ai rischi connessi all’attività svolta. La stessa logica si applica alle macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente all’interno di fondi o aziende agricole non accessibili al pubblico.
Art. 10 — Modelli organizzativi semplificati e addestramento in realtà virtuale
Questo articolo introduce due novità di rilievo per le imprese.
La prima riguarda i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08. L’INAIL dovrà elaborare, entro il 7 agosto 2026 e d’intesa con le parti sociali, modelli semplificati specificamente pensati per microimprese e PMI, fornendo anche assistenza per la loro applicazione. Si tratta di una facilitazione concreta e senza oneri aggiuntivi per le imprese, che potrebbe favorire una diffusione più ampia degli strumenti di gestione della sicurezza nelle realtà produttive più piccole.
La seconda novità riguarda l’addestramento: il testo aggiorna l’art. 37, comma 5 del D.Lgs. 81/08, precisando che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale — una conferma normativa in linea con le evoluzioni tecnologiche già in corso nel settore — e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato. Resta tuttavia fermo l’obbligo che l’addestramento sia condotto da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Art. 11 — Lavoro agile e sicurezza: una norma che solleva dubbi
L’articolo 11 interviene sulla sicurezza nel lavoro agile, prevedendo che, per le attività svolte in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza vengano assolti attraverso la consegna al lavoratore — con cadenza almeno annuale — di una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali.
La disposizione non è priva di criticità. Come evidenziato da diversi osservatori, essa non appare pienamente coordinata con la Legge 81/2017 sul lavoro agile e con il Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021, che prevedono un accordo individuale tra le parti e una cooperazione attiva del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione. Resta aperta la questione se una semplice informativa scritta sui rischi possa effettivamente esonerare il datore di lavoro da obblighi sostanziali come la predisposizione delle misure di prevenzione, la formazione e la sorveglianza sanitaria. Il testo della norma, su questo punto, lascia spazio a interpretazioni che nei prossimi mesi richiederanno probabilmente chiarimenti ufficiali.
Art. 12 — Verifiche periodiche: nuova cadenza per le piattaforme elevabili
L’ultimo articolo di interesse introduce una modifica all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, aggiungendo una nuova voce relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto, per le quali viene stabilita una verifica periodica triennale. Un aggiornamento atteso, che colma una lacuna nella disciplina delle verifiche obbligatorie per questo tipo di attrezzature.

