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Formazione a distanza, una guida metodologica. La prassi di riferimento INAIL/Uni 149/2023.

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In attesa del tanto atteso Accordo che dovrebbe rivedere e rendere coerente tutta la legislazione in materia, INAIL e Uni hanno utilizzato la formula della Prassi di riferimento (PDR) per intervenire, con un’azione non vincolante dal punto di vista legislativo ma di indirizzo e di carattere volontario, sul tema della formazione a distanza, pubblicando la UNI/PDR 149/2023:  Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona.

Entro il 30 giungo 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quel provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
  2. l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Art.13  del DL 146/2021, convertito in Legge 215/2021, che modifica l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo veicolato attraverso supporto multimediale che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona) presso più sedi individuate dal Soggetto organizzatore che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco  del 22 giungo 2016.

Prassi di riferimento –  Uni

La scelta della prassi di riferimento, da parte dei due Istituti, è particolarmente idonea perché non solo i partner non interferiscono nell’azione legislativa (che si auspica intervenga rapidamente su tutta la materia), ma di fatto neanche in quella di carattere normativo, in quanto le prassi di riferimento sono frutto di un accordo tra le parti che le hanno redatte e vengono offerte all’utilizzatore come linee di indirizzo senza alcun vincolo. Sono disponibili gratuitamente sul sito dell’ente di normazione e non vengono indicate come elementi di riferimento per una eventuale  certificazione [1].

Le prassi di riferimento  adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra “i prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n. 1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di Uni.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo  (Uni, Uni/Ts, Uni/Tr) oppure devono essere ritirate.

Come si legge nell’introduzione alla Prassi gli estensori ritengono che:

L’utilizzo della VCS nella formazione obbligatoria in materia di SSL è avvenuta in un sostanziale quadro di vuoto legislativo per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità operative e la definizione di requisiti organizzativi e gestionali.

Nessuno degli Accordi Stato Regioni, che  hanno regolamentato la formazione in materia di salute e sicurezza, prende in considerazione la VCS: ne consegue un utilizzo con diversi approcci metodologici e tecnici e una qualità della formazione non sempre adeguata. Nell’ambito di queste considerazioni è nato l’intervento di Uni e INAIL sulla VCS per la legittimità del cui utilizzo ci si può tuttavia  richiamare  alla Legge 52/2022  che, all’art. 9 bis, recita:

Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Approccio per processi e ciclo di Deming

La UNI/PDR 149/2023, che segue  principi comuni ad altre Prassi, propone un approccio per processi secondo il ciclo di Deming che

permette all’organizzazione di assicurare che i propri processi siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni.

Lo schema seguente, proposto dalla Prassi,  descrive le attività da svolgere nella gestione delle VCS articolate secondo il ciclo PDCA prevedendo – oltre alle consuete azioni che garantiscono la qualità della formazione, di cui a Raccomandazioni [2] e norme [3] di riferimento – ulteriori attività tipiche da svolgere nell’erogazione del corso di formazione in modalità VCS.

Ciclo PDCA

Processi di produzione della formazione

Output
Plan Pianificazione Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto

Progettazione

Report di analisi dei fabbisogni formativi e di contesto

Progetto formativo

Do Realizzazione Erogazione Report finale di elaborazione dei dati del monitoraggio e valutazione
Check Monitoraggio e valutazione Monitoraggio e valutazione della qualità organizzativa e didattica
Act Riesame e adozione di misure di miglioramento Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento Report e piano delle misure di miglioramento

Due ulteriori strumenti operativi sono forniti dalla Prassi.

Capitolo 8, Indicazioni operative e procedurali per la gestione della formazione sul salute e sicurezza in VCS, relativamente a:

  • informazioni e comunicazioni preliminari
  • consenso informato e iscrizione
  • modalità di accesso protetto
  • verifica della continuità della presenza
  • gestione delle verifiche di apprendimento intermedie e finali
  • rilascio delle attestazioni
  • monitoraggio e valutazione della qualità didattica e della qualità organizzativa
  • conservazione della documentazione e dei dati personali.

Appendice A (informativa), compiti, conoscenze e abilità sono esposti e raccolti in un interessante quadro sinottico specifico per  profili di competenza, relativi a ciascun attore:

  • responsabile dei processi formativi,
  • docente,
  • tutor d’aula virtuale
  • e tecnico esperto nella gestione della piattaforma multimediale.

NOTE

[1] Va ricordato che esiste un norma generale sulla formazione a distanza la UNI ISO 29994:2021 – “Servizi di istruzione, formazione e apprendimento – Requisiti per l’apprendimento a distanza” in vigore dal  29 luglio 2021, che specifica i requisiti per i servizi di apprendimento a distanza ed è  applicabile a tutti i servizi di questo tipo, senza tuttavia fare specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

[2] Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET)

[3] UNI ISO 29993:2019 Servizi di formazione che non rientrano nell’istruzione formale – Requisiti del servizio.

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