
fonte: Ministero della Salute
Il 5 maggio 2026 l’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata allertata su un’epidemia ad alta mortalità nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), che aveva già causato la morte di quattro operatori sanitari in pochi giorni. Il 15 maggio le analisi di laboratorio hanno confermato la causa: malattia da virus Bundibugyo (BVD), una variante dell’Ebola. Il giorno successivo, il Direttore Generale dell’OMS ha dichiarato l’epidemia emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC).
Cos’è il virus Bundibugyo e perché è pericoloso
Il virus Bundibugyo (Orthoebolavirus bundibugyoense) è una delle cinque specie conosciute del genere Ebolavirus. Si tratta di una zoonosi il cui serbatoio naturale sono probabilmente i pipistrelli della frutta; la trasmissione all’uomo avviene attraverso il contatto con animali infetti, e quella interumana tramite contatto diretto con sangue, secrezioni e fluidi corporei di persone malate. Negli ambienti sanitari il rischio di trasmissione aumenta significativamente in assenza di adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni.
A differenza del ceppo Ebola più noto, per il virus Bundibugyo non esistono vaccini autorizzati né terapie specifiche. Il tasso di letalità nelle due precedenti epidemie — in Uganda nel 2007 e in Congo nel 2012 — è stato compreso tra il 30% e il 50%. L’intervento tempestivo di supporto clinico resta l’unica misura salvavita disponibile.
Al 15 maggio 2026 erano stati segnalati 246 casi sospetti e 80 decessi in tre distretti sanitari della provincia di Ituri. L’Uganda ha confermato due casi importati dalla RDC, senza trasmissione locale accertata al momento della circolare.
La risposta italiana: sorveglianza sanitaria per gli operatori internazionali
Il Ministero della Salute italiano ha emesso il 18 maggio 2026 una circolare operativa rivolta in modo specifico al personale sanitario e non sanitario impiegato in attività di cooperazione o supporto logistico presso organizzazioni governative, ONG e cooperative che operano nelle zone colpite della RDC e dell’Uganda.
Le misure di sorveglianza si applicano a chiunque rientri in Italia da tutti i territori della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda, indipendentemente dal livello di esposizione dichiarato.
Le organizzazioni sono tenute a comunicare al Ministero — con almeno 48 ore di anticipo rispetto al rientro in Italia — i dati del personale in partenza dalle zone colpite, allegando una dichiarazione sanitaria e copia della copertura assicurativa. All’arrivo in Italia, gli operatori che rientrano via aerea devono attendere al gate di uscita il personale degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF-SASN) per la compilazione della scheda anamnestica e la misurazione della temperatura. In caso di insorgenza di sintomi durante il volo, l’aereo potrà atterrare esclusivamente negli aeroporti sanitari di Fiumicino o Malpensa. Chi rientra con altri mezzi — treno, bus, auto — è sottoposto a sorveglianza da parte della ASL territorialmente competente.
Cosa fare in caso di esposizione
Per il personale che ha operato nelle zone a rischio senza registrare esposizioni note nei 21 giorni precedenti, il Ministero raccomanda comunque, in via cautelativa, l’attivazione della sorveglianza prevista per i contatti a basso rischio. Le indicazioni potranno essere aggiornate in base all’evoluzione dell’epidemia.
L’OMS raccomanda a tutti i Paesi di non imporre restrizioni ai viaggi o al commercio, ma di rafforzare i controlli ai punti di ingresso e di garantire informazioni accurate ai viaggiatori diretti nelle aree colpite.

