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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Decreto del 2 settembre 2021

sicurezza antincendio decreto 2 settembre 2021 foto di Piotr Chrobot Unsplash

Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Iterno del 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Decreto, che riguarda la gestione del Servizio di prevenzione e protezione antincendio, entrerà in vigore il 4 settembre 2022, a una anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà a luoghi di lavoro, cantieri temporanei e mobili e attività a rischio di incidente rilevante.

È composto da 8 articoli e 5 allegati, che sviluppano i seguenti contenuti: identificazione del campo di applicazione (art.1), descrizione della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), regole per la informazione e formazione dei lavoratori (art.3), designazione degli addetti antincendio (art. 4), formazione e aggiornamento (art. 5), requisiti dei docenti (art. 6), regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio (art. 7).

Gli allegati contengono:

  • Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
  • Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
  • Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
  • Allegato IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDI
  • Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
Formazione

Il datore di lavoro deve assicurare anche la formazione degli addetti al servizio antincendio in base alle indicazioni dell’Allegato III. I corsi di aggiornamento devono essere svolti con cadenza almeno quinquennale.

I corsi di formazione possono essere svolti da:

  • Vigili del fuoco
  • Soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Decreto.
  • Direttamente dal datore di lavoro, (che abbia i requisiti di cui all’art. 6), o da lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Nell’Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.

I corsi di formazione possono essere tenuti da persone con i seguenti requisiti:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
    e
  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto;
    oppure
    avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V;
    oppure
    essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
    oppure
    rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Anche per i docenti sono previsti corsi di formazione e aggiornamento, da eseguirsi con cadenza almeno quinquiennale.

Abrogazione di alcuni articoli del DM 10 marzo 1998

A partire dal 4 ottobre 2022 saranno abrogati i seguenti articoli del DM 10 marzo 1998:

Art.  3.Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII.

Art. 5. Gestione dell’emergenza in caso di incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idonetà tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da opposita attestazione la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7.  Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.

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