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Legge n. 161, 30/10/2014

Nel 2010 l’Italia venne messa in mora dalla Commissione Europea  a seguito dell’apertura nei confronti del nostro Paese di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea 89/391/CE, relativa all’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratoti  durante il lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inviò una nota articolata di merito per sostenere le scelte fatte e per illustrare la ratio di quanto previsto dalla normativa vigente. La messa in mora riguardava otto punti. La Commissione Europea riconobbe accettabili le ragioni avanzate per quasi tutti i punti, confermando invece il non corretto recepimento della direttiva comunitaria, in tema della valutazione del rischio.

Svoltosi l’iter previsto, giunti al termine di tale procedura legislativa, lunedì scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n.83) la Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, dal titolo «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174)».

Di seguito un estratto:

LEGGE 30 ottobre 2014 n 161 art 13 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174)
Art. 13 –  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014.
Art. 13 –  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  Procedura  di   infrazione n. 2010/4227.  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 28,  comma  3-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi:  «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso idonea documentazione, dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e  al  comma  3,  e  immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza.  A tale documentazione  accede,  su  richiesta,  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza»;  b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi: «Anche in  caso  di  rielaborazione  della  valutazione  dei rischi, il datore di lavoro deve comunque  dare  immediata  evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure  di prevenzione  e  immediata   comunicazione   al   rappresentante   dei lavoratori  per  la  sicurezza.  A  tale  documentazione  accede,  su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»

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