Repertorio Salute

repertorio salute OPRAS organismo paritetico ambiente e sicurezza

Compiti e responsabilità: la parola ai preposti

compiti e responsabilita la parola ai preposti foto di Headway Unsplash
Chi è il preposto?

”… persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
(D.Lgs. 81/2008, art. 19).

Questa la definizione, di cui all’81, che ben descrive le caratteristiche della figura del preposto con le sue responsabilità ma anche con i limiti di queste responsabilità, limiti che derivano dagli obblighi delle altre figure presenti in azienda e dalla specifica posizione che il preposto ha nella gerarchia aziendale. È importante sottolineare questo aspetti perché spesso, soprattutto di fronte all’accadere di eventi infortunistici, si sottovaluta o si esalta il ruolo di questa figura perdendo di vista la sua reale posizione: il preposto è indubbiamente colui che più di ogni altro, nell’azione quotidiana, svolge un ruolo integrato di controllo e supervisione sia del lavoro che delle condizioni di sicurezza e igiene, favorito in questo dalla posizione di assoluta contiguità che ha con i lavoratori, ma non dobbiamo dimenticare che tale posizione di contiguità non sempre è condivisa anche con i dirigenti e il datore di lavoro.

La Legge 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto modifiche e integrazioni al D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento al preposto, abbiamo ritenuto interessante dare in merito la parola ai diretti interessati intervistando i preposti di due aziende del settore della chimica e dei servizi ambientali, approfondendo con loro criticità e potenzialità del ruolo.

Innovazioni introdotte dalla L. 215/2021

“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.” (Modifiche all’Art. 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, comma 1 del D.Lgs.81/2008).

“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. (Modifiche alla lettera a) del comma 1 dell’art. 19, “Obblighi del preposto”, del D.Lgs. 81/2008).

“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate>>. (Lettera f-bis aggiunta al comma 1 dell’art. 19, “Obblighi del preposto”, del D.Lgs. 81/2008).

“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. (Comma 8-bis aggiunto all’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, del D.Lgs. 81/2008).

“5 L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato” (Integrazioni al comma 5 dell’Art. 37, ”Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, del D.Lgs.81/08).

“7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo>>.(Modifiche all’art. 37, ”Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, comma 7 del D.Lgs.81/08)

“7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. (Comma 7-ter aggiunto all’art. 37 ”Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, del D.Lgs. 81/08).

Gli intervistati

Francesco Caiafa lavora, da oltre 20 anni, come operatore e conduttore di mezzi meccanici in un’azienda di circa 115 dipendenti che si occupa della gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Salerno, l’ASIS Spa (Salernitana Reti ed Impianti).

Con tutti gli altri lavoratori aziendali, ma in particolar modo con i colleghi operatori con cui giornalmente ‘faccio squadra lavoro’ ho creato, nel tempo, sicuramente un buon rapporto relazionale non solo lavorativo, trasferendo quella fiducia reciproca che aiuta molto un preposto a poter svolgere i propri compiti, che di sicuro non sono semplici e scontati nell’applicazione pratica.
I principali rischi lavorativi che toccano più da vicino la nostra attività che si svolge prevalentemente sui cantieri temporanei stradali per riparare, ad esempio, una condotta idrica che è in perdita, sono: rischio da poter essere investiti da autovetture in transito sulle strade, rischio da scavo, rischio da utilizzo di attrezzatura meccanica (escavatori), rischio di poter venire a contatto accidentalmente con una conduttura elettrica o del gas, non opportunamente segnalata nel sottosuolo, ed infine un rischio elevato è quello degli spazi confinati (quando accediamo nei pozzetti stradale per eseguire manovre di regolazione delle saracinesche).

Antonio Giatti è impiegato presso l’azienda LyondellBasell, con il ruolo di preposto in un impianto di produzione. L’azienda è una multinazionale che opera nel settore chimico. Il sito di Ferrara è diviso tra un centro ricerche e una parte che svolge attività di produzione. Complessivamente il sito impiega un migliaio di persone tra amministrativi e tecnici.

Il lavoro è a ciclo continuo, pertanto le attività vengono svolte anche la notte e nei giorni festivi. L’organizzazione prevede uno staff di impianto che segue la programmazione delle attività di produzione e manutenzione ed il personale di impianto, diviso in squadre, che svolge queste attività. Il capo turno (preposto), in assenza del personale di staff, è il responsabile di impianto.
In una industria chimica gli elementi di rischio sono, naturalmente, legati alla natura chimica (sostanze infiammabili, tossiche, nocive) ed alla condizione fisica (temperatura, pressione). Per quanto riguarda i lavoratori terzi il principale strumento di lavoro è il “permesso di lavoro” un documento che ha la funzione di informare sulle attività che devono essere svolte affinché le condizioni di lavoro siano adeguate alle attività in corso. Un aspetto non sufficientemente considerato è quello delle interferenze tra le attività di manutenzione e quelle di produzione.


Compiti e responsabilità del preposto sono davvero solo un pesante onere per chi ha questo incarico o sono anche un’occasione per contribuire a una buona gestione delle condizioni di salute e sicurezza sul suo posto di lavoro?

F. Caiafa – Certo sono a conoscenza di quanto sia un compito importante legato anche a delle responsabilità personali, in caso d’infortunio, e quali siano i rischi se fatto con superficialità e negligenza. Quindi, non nascondo che alcune volte questo incarico mi turba ma questo senso di responsabilità mi motiva anche a farlo nel miglior modo possibile. Ma non è solo il senso di responsabilità che mi motiva è soprattutto perché tengo a cuore la salute e la sicurezza mia e dei miei colleghi di lavoro.

A. Giatti – Le responsabilità che il preposto accoglie sono quelle relative alla sicurezza dei propri collaboratori, la sicurezza ambientale, la integrità dei mezzi di produzione. Gli strumenti principali su cui un capo turno può fare affidamento nell’organizzare le attività sono: la professionalità, l’esperienza, il giudizio critico, la conoscenza ed il rispetto delle procedure, in prima persona e da parte dei propri collaboratori;

… quindi il preposto gioca un ruolo importante su molti aspetti della vita aziendale che rendono la sua azione interessante da molteplici punti di vista

indubbiamente sono coinvolti gli aspetti relazionali: le capacità di relazione sono fondamentali per ottenere un ambiente propositivo e sinergico all’interno di un gruppo che condivide spazi e situazioni che vanno oltre i consueti rapporti tra colleghi; il lavoro a ciclo continuo induce un ambiente nel quale le relazioni fra le persone amplificano, sia in positivo che in negativo, gli aspetti emotivi. Una squadra con un buon “clima” genera un ambiente molto positivo. Una squadra con poca armonia produce un ambiente molto faticoso che si ripercuote anche sulle attività professionali.

La qualità delle relazioni porta ad un altro aspetto fondamentale che è quello della comunicazione: all’interno di una situazione critica, la inadeguata comunicazione ha sempre un peso molto importante ( …mi avevi detto che…; …ma tu non mi avevi detto che…).

Perché il preposto possa svolgere il proprio ruolo è necessario che vi sia una costante intervento formativo: il lavoro e le norme che regolano la sicurezza sul lavoro sono in costante evoluzione, l’aggiornamento professionale e la formazione sono fondamentali e devono essere trasferiti tempestivamente ai lavoratori. Le agenzie che si occupano di formazione dovrebbero considerare nel loro lavoro anche l’aspetto della fruibilità del loro prodotto.

Cosa pensa delle recenti modifiche apportate dalla Legge 215/2021, che ha convertito in legge il D. L. 146/2021, agli obblighi del proposto così come erano definiti all’art. 19 dell’81?

F. Caiafa – Al momento, in azienda, ho ricevuto delle brevi informazioni, sulle ultime modifiche normative, da parte del RSPP aziendale, con cui giornalmente ho il piacere di relazionarmi e non solo sugli aspetti lavorativi della sicurezza. Ho appreso di quanto il compito del preposto è stato maggiormente accentrato dal legislatore, e quindi ciò conferma il mio pensiero che il preposto è un elemento chiave per una corretta e puntuale gestione della sicurezza in azienda. Sicuramente vorrei approfondire come intervenire, con tecniche più efficaci, anche sui comportamenti dei lavoratori, visto che sin d’ora non si era attribuito esplicitamente al preposto anche questo compito. Sono poi, ovviamente, come tutti gli altri preposti, anche contento che prossimamente vedremo riconoscerci anche un emolumento aggiuntivo per l’attività di vigilanza che ci è demandata.

A. Giatti – La L.215/2021 introduce elementi importanti sul tema della sicurezza e delle responsabilità sul lavoro. Rilevante l’obbligatorietà della formazione per la figura del datore di lavoro: soprattutto nelle piccole imprese una azione di informazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza deve includere questo soggetto.

Il ruolo del preposto riceve una ulteriore responsabilizzazione. Viene rafforzato l’obbligo alla azione nel caso in cui sia riscontrata una condizione di mancata sicurezza. Il legislatore individua anche degli strumenti di tutela/stimolo affinché tali prescrizioni siano attuate:

  • che non possa esserci pregiudizio nello svolgimento delle attività del preposto
  • la possibilità di individuare, in sede di contrattazione collettiva, una quota economica per la figura del preposto.

Ma vengono anche stabilite sanzioni penali in caso di inadempienza degli obblighi previsti. All’interno di questo quadro la difficoltà può risiedere nell’individuazione di quale sia l’effettivo perimetro di responsabilità e quindi di intervento del preposto. Sono tenuto a conoscere l’uso di strumenti, anche molto specifici, che non appartengono all’ambito consueto delle mie attività? Come vengono risolti conflitti fra diversi preposti con competenze diverse? Es. un preposto certifica la costruzione a norma di un ponteggio ma che è d’intralcio alle attività dei miei collaboratori.

Lo spirito della norma è condivisibile, naturalmente. Tuttavia, non può essere né l’aspetto tecnico materiale, né quello tecnico giuridico a ridurre gli incidenti, bensì l’interiorizzazione da parte di tutti i soggetti che gli infortuni non sono accettabili, tout court! In questo senso il percorso è ancora molto lungo e le sensibilità molto diverse: l’Italia ha una prevalenza di piccole e piccolissime imprese, all’interno delle quali la sensibilità è ancora insufficiente.

Cosa può indurre un preposto, in capo al quale sono le ben note responsabilità, a non segnalare al datore di lavoro ad esempio il malfunzionamento di una macchina o altro rischio presente in azienda [1] ?

F. Caiafa – Per rispondere a questa domanda posso semplicemente fare riferimento a come questa prassi della segnalazione è ben gestita proceduralmente nell’azienda dove lavoro, e questo può essere un esempio per quelle realtà dove le segnalazioni vengono omesse. L’azienda attraverso il RSPP interno ha creato un modello di segnalazione destinato a tutti i lavoratori che vogliono segnalare qualcosa per migliorare la sicurezza, compreso il malfunzionamento di una macchina o la necessaria manutenzione di essa, o la sostituzione di DPI. La segnalazione viene fatta con semplicità e trasparenza compilando semplicemente un modello informatizzato che gestiamo da Smartphone e ci permette anche di allegare eventuali foto. Il RSPP prende subito in carico la segnalazione e interessa i responsabili di attuare le misure correttive a quanto da noi segnalato. Questo processo, oltre che permettere, a noi preposti, di lasciare traccia della nostra attività di controllo è molto apprezzato dai vertici dell’azienda che percepiscono la segnalazione come opportunità per migliorare le condizioni di sicurezza, ringraziando e rinforzando chi segnala perché contribuisce alla tutela di tutti noi lavoratori.

In conclusione, ringrazio la redazione per l’opportunità di “dire la mia” e a tutti i preposti voglio consigliare di creare le migliori relazioni possibili con i propri colleghi, perché svolgere questo ruolo con le giuste dosi di “empatia” e “fiducia” reciproca aiuta a ottenere comportamenti sicuri non facendo il “preposto – poliziotto” ma in modo volontario.

A. Giatti – I motivi per i quali un preposto non ottempera agli obblighi previsti dalla legge sono facilmente riconoscibili:

  • dalla mancata informazione delle sue responsabilità e delle sue prerogative
  • alla sottovalutazione di una situazione
  • al timore di essere inviso ai propri responsabili
  • infine la routine, la prassi consolidata, la fretta, il fatto di prendere una “scorciatoia” che rende più semplice e veloce lo svolgimento delle mie attività.

Questi aspetti sono affrontati dalla norma, tuttavia il percorso non si risolve attraverso la programmazione di momenti di formazione isolati e saltuari, bensì con programmi regolari di momenti formativi che abbiano la capacità di creare, come già detto, un percorso di interiorizzazione profonda, sia nei lavoratori che nelle imprese.

Questo modo di sentire è già presente in certi ambienti professionali, anche a livello internazionale (es, l’aviazione civile), è il concetto “JUST CULTURE” [2] che dovrebbe essere mutuato su ogni luogo di lavoro.


NOTE

[1] Si veda la Recente sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 3538 del 1 febbraio 2022 (u.p. 17 dicembre 2021) – Pres. Ferranti – Est. Nardin – Ric. G T.. – L’obbligo da parte del preposto di segnalare al datore di lavoro le anomalie dei macchinari e le condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro non può risolversi nell’attesa che le stesse siano segnalate da parte dei lavoratori o di terzi.

 [2] Just culture ovvero “Cultura Giusta”: il concetto è nato in ambito aeronautico e identifica una moderna cultura della sicurezza, nella quale viene facilitata la segnalazione spontanea degli incidenti al fine di attuare procedure volte a prevenirli e mitigarli. Per cui si da valore non alla colpa né alla punizione ma alla segnalazione e ad imparare dagli errori.

 

Lascia un commento