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Ridotti i valori limite per l’esposizione all’amianto: garantita maggior tutela ai lavoratori?

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Nuove misure a tutela dei lavoratori per i quali vi è un rischio di esposizione all’amianto. Si è concluso a livello comunitario l’iter della direttiva che modifica la D/2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro [1].

Sebbene sia vietato nell’Unione europea dal 2005 [2] l’amianto è presente negli edifici più vecchi e rappresenta ancora un grave pericolo per la salute dei lavoratori prevalentemente nel corso di lavori di ristrutturazione e di demolizione.

Dobbiamo ricordare che ben il 78% dei tumori professionali può essere messo in relazione all’esposizione all’amianto. [3]

Pur considerando un passo avanti l’abbassamento dei valori limite e l’introduzione di più efficaci metodi di misurazione previsti dalle nuove disposizioni comunitarie (vedi il riquadro che segue), va ricordato quel che la stessa nuova direttiva nel 7° Considerando ribadisce, che

… l’amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, e che non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute, (mentre) si può invece stabilire un rapporto esposizione/rischio che consente di stabilire un valore limite di esposizione professionale tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio.

Quindi le nuove misure sui valori limite sono di fatto inefficaci ai fini di una buona tutela dei lavoratori se non sono:

  • accompagnate da procedure lavorative che riducano ulteriormente l’esposizione dei lavoratori
  • integrate con l’utilizzo di protezioni personali e di misure organizzative idonee che prevedano, ad esempio, periodi di riposo adeguati, considerando le condizioni di costrittività indotte dai mezzi di protezione utilizzati [4].

Tuttavia la nuova formulazione relativa ai Dpi (di cui all’Art. 12 della Direttiva), pur più accurata della precedente, non sembra essere particolarmente vincolante rispetto alle tipologie dei dispositivi da utilizzare:

i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e che, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, sono regolati individualmente anche mediante controlli sull’idoneità conformemente alla Direttiva 89/656Cee del consiglio [5].

Elemento di maggiore criticità è tuttavia quello dei tempi di entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie: la Direttiva andrà in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, ma gli Stati membri (a partire da venti giorni dopo la pubblicazione) hanno due e in alcuni casi sei anni di tempo (in particolare per il rispetto dei nuovi valori limite) per recepirla.

Principali elementi di modifica
  • Abbassamento dei limiti massimi di esposizione lavorativa da 0,1 fibre/cmcubo a 0,01 fibre/cmcubo nelle 8 ore.
  • Dopo un periodo transitorio massimo di 6 anni gli Stati membri dovranno adottare un metodo più efficace per misurare i livelli di amianto, a microscopia elettronica che è più sensibile della microscopia a contrasto di fase, attualmente utilizzata e che consente di misurare le fibre di amianto sottili. Dopo l’introduzione della microscopia elettronica gli Sati membri potranno scegliere tra due opzioni:
    – misurare le fibre di amianto sottili nel qual caso il valore limite massimo di esposizione rimarrà 0,01 f/cmcubo
    –  non misurare le fibre di amianto sottili, nel qual caso il valore limite massimo di esposizione sarà ridotto a 0,002 f/cmcubo
  • Rafforzate le misure di prevenzione e protezione relative alle procedure operative nei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, con obbligo di autorizzazioni prima dell’inizio lavoro e di verifica della presenza di amianto in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto. Certificazione della presenza di amianto negli stabili sottoposti a lavorazioni (demolizione, manutenzione e di ristrutturazione).
  • Requisiti minimi in materia di formazione dei lavoratori che operano con l’amianto (Allegato 1 bis).
  • Registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale (già presenti nella direttiva UE 148/2009) ai quali si aggiungono cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne.
Le malattie asbesto correlate

Una recente pubblicazione dell’INAIL [6], dal titolo Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica, conferma il peso che tali tecnopatie hanno nel quadro sanitario anche del nostro Paese.

La consulenza statistico attuariale dell’INAIL annualmente predispone un’analisi statistica sulle malattie asbesto correlate con l’obiettivo di diffondere informazioni utili alla comprensione del fenomeno quali ad esempio l’andamento nel tempo della numerosità delle malattie, la gravità, i territori nazionali più coinvolti, i settori in cui si concentrano le malattie professionali.

Il primo elemento che emerge dall’osservazione dei dati è la differenza tra le malattie professionali nel complesso e le malattie asbesto correlate per quanto riguarda il rapporto tra tecnopatie con menomazione permanente e tecnopatie con esito mortale. Nel quinquennio 2018-2022 mediamente ogni anno vengono riconosciute 18.831 malattie professionali nel complesso, di cui mediamente il 3% (587) con esito mortale. Nello stesso quinquennio mediamente ogni anno i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate di origine professionale sono 1.329, mediamente ogni anno ben il 40% (525 casi) ha un esito mortale.

Nel triennio 2018-2020 le patologie più riconosciute con circa 550 casi l’anno sono il “Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli, in particolare mesotelioma della pleura”, seguono le “Altre malattie della pleura” con circa 500 casi l’anno, le “Malattie polmonari da agenti esterni” con 270 casi l’anno e i “Tumori maligni dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici” con circa 230 riconoscimenti l’anno.

La distribuzione territoriale per l’anno 2022 vede Lombardia e Piemonte ai primi posti con il 31% dei casi, il 30% nel Mezzogiorno, il 25 nel Nord Est, e il 14% nel Centro (Toscana in primo luogo con 88 riconoscimenti).

Mentre con riferimento ai macro settori produttivi, per l’anno 2022, su un totale di riconoscimenti di 939 malattie asbesto correlate, abbiamo l’Industria con 714 casi, l’Artigianato con 105, i Servizi con 98 e Altri settori (Agricoltura e Pesca, Pubblica amministrazione) con 22. Nell’Industria i due comparti maggiormente interessati sono la Metalmeccanica (422 casi) e le Costruzioni (139 casi). Analogamente nell’Artigianato (ma con una inversa priorità tra i due comparti) abbiamo, su 105 casi nel complesso, 54 casi nelle Costruzioni e 25 nella Metalmeccanica.


NOTE

[1] Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: la Direttiva andrà in vigore entro due anni a partire da venti giorni dopo la pubblicazione.

[2] In Italia con la Legge 257 sin dal 1992 è stata vietata l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell’amianto.

[3] Consiglio dell’Ue, comunicato stampa del 27 giugno 2023 e Considerando n.3 della nuova Direttiva.

[4] Tuta integrale con cappuccio, Dpi per le vie respiratorie, guanti di protezione, calzari a perdere, stivali di gomma o calzature antiscivolo.

[5] Direttiva relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

[6] Daniela Martini, Inail, Consulenza statistica attuariale, novembre 2023.

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