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L’alternanza scuola-lavoro e la sicurezza degli studenti

Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei che nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia.

Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ad altre trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

In questo ambito gli studenti possono anche sperimentare le prime forme più o meno lievi di rischio lavorativo. E qui apriamo un capitolo: quello della prevenzione e della protezione, in particolare dell’indennizzabilità.

Su questi aspetti aiuta a districarsi la recente Circolare Inail n. 44 del 21/11/2016, nella quale viene affermato che

l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.

E viene precisato successivamente che per ambiente di lavoro s’intende:

non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del D.P.R. 1124/65 (la norma sull’Assicurazione obbligatoria).

Sotto l’aspetto preventivo questo si traduce nell’inserimento degli studenti-lavoratori all’interno del Documento di Valutazione dei rischi, in quanto inquadrabili come persone che operano

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

art.2 lett. a) del D.Lgs 81/2008, e quindi analizzando i rischi che affrontano parimenti agli altri dipendenti dell’azienda e quelli che si possono verificare nell’interferenza tra le figure dell’esperto addestratore e qualsiasi altro lavoratore che collabori con lo studente-lavoratore.

A chi svolge l’attività di alternanza scuola-lavoro deve essere inoltre impartita una adeguata formazione, secondo quanto previsto dall’art.37 del TU, e fornito ogni dispositivo di protezione individuale commisurato ai rischi che può incontrare.

Per quanto riguarda l’indennizzabilità, la Circolare 44 esclude che possa esservi compresa la condizione di itinere tra casa e scuola o casa e lavoro, mentre va sicuramente incluso l’itinerario tra la scuola e il luogo di lavoro, essendo l’esperienza dell’alternanza un naturale proseguimento dell’attività didattica.

Più in generale, riguardo ai rischi, va distinto se l’infortunio ricade all’interno delle attività scolastiche o lavorative. Nel primo caso si ricade nella usuale copertura assicurativa per  le seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del D.P.R. 1124/1965:

  • esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, l’attività svolta dagli studenti in tale ambito è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi nell’“ambiente di lavoro” sono indennizzabili.

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