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Adeguamento antincendio delle strutture ricettive con più di 25 posti letto

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Le attività turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al Decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.

Per accedere alla proroga è necessario presentare, entro il 30 giugno 2023 e secondo quanto disposto dal disposto dall’art. 12-bis della Legge n. 14/2023, una SCIA parziale al Comando dei Vigili del Fuoco attestante il rispetto di almeno sei delle prescrizioni di adeguamento antincendio:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Per i rifugi alpini il termine è prorogato al 31 dicembre 2023.

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