
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato sul proprio sito l’edizione di ottobre 2026 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La nuova versione aggiorna il testo coordinato alle modifiche normative e ai principali chiarimenti arrivati da gennaio 2026, data della precedente edizione. Per le piccole e medie imprese le novità più rilevanti sono tre:
- le modifiche introdotte dalla legge annuale sulle PMI;
- gli aggiornamenti sulla patente a crediti;
- la possibilità di consultare gratuitamente le norme tecniche UNI in materia di sicurezza.
Che cos’è il testo coordinato e perché è utile
Dal 2008 il Testo Unico è stato modificato molte volte, da decreti correttivi, leggi, decreti attuativi e recepimenti di direttive europee. Il testo coordinato raccoglie in un unico documento la versione aggiornata del decreto, insieme a un’ampia appendice con decreti attuativi, circolari, note dell’Ispettorato e risposte agli interpelli.
Il documento è curato da due ingegneri dell’INL, Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore, con il sostegno dell’associazione Ispettori del Lavoro Associati (ILA), ed è distribuito con licenza Creative Commons. Nel PDF le disposizioni sanzionate sono evidenziate con colori diversi a seconda del tipo di sanzione:
- arresto o ammenda;
- sola ammenda;
- sanzione amministrativa.
Un sistema di collegamenti interni permette di spostarsi rapidamente tra articoli, allegati e documenti di riferimento.
Gli stessi curatori precisano che il testo non ha valore ufficiale. Le versioni ufficiali sono quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti dell’Ispettorato, del Ministero del Lavoro e di Normattiva. Resta comunque uno strumento di consultazione molto usato da datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza.
La legge annuale sulle PMI entra nel Testo Unico
La novità più importante di questa edizione è l’inserimento delle modifiche introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, la «Legge annuale sulle piccole e medie imprese», in vigore dal 7 aprile 2026. La legge interviene sugli articoli 3, 30, 37 e 55 del D.Lgs. 81/2008 e sull’allegato VII.
Il testo coordinato include anche la nota INL n. 780 del 15 aprile 2026, con le prime indicazioni operative per gli ispettori. Secondo l’Ispettorato, la legge mira a semplificare gli adempimenti per le PMI e a rafforzare la formazione, ma introduce anche nuovi obblighi per i datori di lavoro.
Modelli organizzativi semplificati. L’INAIL dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici per le imprese di dimensioni minori.
Formazione anche durante la cassa integrazione. All’articolo 37 è stata aggiunta una nuova ipotesi in cui la formazione dei lavoratori è obbligatoria: i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione dell’attività sia in caso di riduzione dell’orario. Collegata a questa novità c’è una modifica alla Legge n. 92/2012. Il lavoratore sospeso che riceve un sostegno al reddito perde il trattamento se rifiuta un corso di formazione o riqualificazione, compreso quello sulla sicurezza, oppure se non lo frequenta regolarmente senza un giustificato motivo.
Addestramento: nuova definizione e registro obbligatorio. Il comma 5 dell’articolo 37 è stato riscritto. L’addestramento:
- deve essere svolto da una persona esperta, sul luogo di lavoro;
- consiste nella prova pratica per usare correttamente e in sicurezza attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi quelli di protezione individuale;
- comprende le esercitazioni sulle procedure di lavoro sicure;
- può essere svolto anche con tecnologie di simulazione, in ambiente reale o virtuale;
- deve essere registrato in un apposito registro, anche in formato digitale.
Lavoro agile: informativa almeno annuale. All’articolo 3 è stato aggiunto il comma 7-bis, che riguarda chi lavora in modalità agile in luoghi che non sono nella disponibilità del datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro adempie agli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli sull’uso dei videoterminali, consegnando un’informativa scritta:
- al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- almeno una volta l’anno;
- con l’indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici legati al lavoro svolto fuori dai locali aziendali.
Il lavoratore resta tenuto a collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
La violazione di questo obbligo è sanzionata dall’articolo 55, modificato di conseguenza. Per datore di lavoro e dirigente sono previsti l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Verifiche delle attrezzature. L’allegato VII, che elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche, è stato aggiornato. Ora comprende la verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme di lavoro fuori strada usate nei frutteti.
Norme tecniche UNI consultabili gratuitamente
Un’altra novità utile riguarda le norme tecniche. Il testo coordinato rimanda alla convenzione triennale tra Ministero del Lavoro, INAIL e UNI, l’ente italiano di normazione, prevista dall’articolo 30, comma 5-ter. La convenzione consente di consultare liberamente le norme UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso un portale dedicato. Nel documento è inserito anche il collegamento al bollettino ufficiale delle norme UNI.
Patente a crediti: chiarimenti e commissioni territoriali
Diversi aggiornamenti riguardano la patente a crediti prevista dall’articolo 27, il sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sono stati inseriti:
- la nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026, sulle decurtazioni di crediti in caso di lavoro “nero”;
- il collegamento al decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, che istituisce le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti;
- la nota INL 4634 del 24 giugno 2026, con le linee guida per il funzionamento di queste Commissioni.
Le altre novità dell’edizione
L’aggiornamento comprende anche altri provvedimenti e chiarimenti.
Vigilanza e sanzioni
- La circolare INL 1/2026 del 23 febbraio 2026 sul D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, recante misure urgenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La nota INL 2010 del 18 settembre 2026, che esclude la possibilità di pagare a rate la somma prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 758/1994, cioè l’importo da versare per estinguere alcune contravvenzioni in materia di sicurezza.
Antincendio
- Il nuovo articolo 6-bis del D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto “decreto controlli” sulla manutenzione di impianti e attrezzature antincendio. È stato introdotto dal D.M. 22 settembre 2026, in vigore dal 25 settembre.
Formazione
- Il collegamento alle FAQ sull’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che definisce durata e contenuti minimi dei corsi di formazione sulla sicurezza.
Settori specifici
- La Legge 26 gennaio 2026, n. 9, sulla sicurezza delle attività subacquee.
- Due decreti del 1956 ancora in vigore: il D.P.R. n. 322, sull’industria cinematografica e televisiva, e il D.P.R. n. 323, sugli impianti telefonici.
- Il collegamento alle indicazioni operative delle Regioni sui rischi da atmosfere iperbariche.
Interpelli
- Le risposte agli interpelli n. 1, 2, 3 e 4 del 2026.
Cosa significa per le piccole e medie imprese
Per le PMI l’edizione di ottobre 2026 è un’occasione per verificare di essere in regola con le novità degli ultimi mesi. Alcuni controlli da fare:
- Lavoro agile: se in azienda c’è personale in smart working, va predisposta e consegnata ogni anno l’informativa scritta sui rischi, sia ai lavoratori sia all’RLS. La sua mancanza è sanzionata penalmente.
- Addestramento: le attività di addestramento vanno tracciate nel nuovo registro.
- Cassa integrazione: in caso di cassa integrazione, va programmata la formazione obbligatoria sulla sicurezza.
- Attrezzature: chi utilizza piattaforme di lavoro mobili elevabili deve tenere conto della verifica triennale prevista dall’allegato VII.
- Patente a crediti: chi lavora nei cantieri deve seguire gli aggiornamenti sul sistema.
I modelli semplificati dell’INAIL, una volta disponibili, potranno aiutare le imprese più piccole a organizzare la gestione della sicurezza con meno oneri. L’accesso gratuito alle norme UNI elimina un costo che finora pesava soprattutto sulle realtà di dimensioni ridotte.
Per applicare correttamente le nuove disposizioni è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o con un consulente.
Fonti

