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Siamo tutti coinvolti

Era il 1973 e usciva l’ LP  in vinile ( i cd usciranno solo dieci anni più tardi) “Storia di un  impiegato” di Fabrizio di Andrè, all’interno il pezzo la Canzone del Maggio in cui compariva la frase:

Anche se voi vi credete assolti. Siete lo stesso coinvolti.

Quella frase potrebbe rappresentare la sintesi di quanto ha deciso, in una recente sentenza, la Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233 relativa a un infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione.

Nel processo erano in discussione le responsabilità dell’avvenimento.

L’incidente era accaduto perché l’operaio lavorava su un macchinario sfornito di adeguata protezione. La Corte ha stabilito che non solo il preposto, a cui il Direttore aveva scaricato ogni responsabilità, ma anche allo stesso Direttore dello Stabilimento andava imputata una specifica responsabilità. Dice infatti il dispositivo della Corte:

Appare pertanto privo di fondamento, indipendentemente dall’accertamento del ruolo di preposto. il tentativo dell’odierno ricorrente di addossare ogni responsabilità a quest’ultimo, condannato in primo grado, essendo peraltro pacifico (cfr. Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012 , Rv. 253850 ) che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge.

Aggiungendo che

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.
Se ovviamente al direttore dello stabilimento di una società per azioni, in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell’organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso prevenuto diretto (cfr. Sez. 4 n. 6277/2007; Sez. 4 n. 19712/ 2009).

Aggiungendo che il Direttore

nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni quale quello di cui è causa.

Sfugge a volte che a fondamento dell’intero apparato legislativo del Testo Unico non ci sia una distinzione di responsabilità per singole competenze, quanto, al contrario, una chiamata corale all’impegno verso la massima realizzazione di una condizione di sicurezza. Un coinvolgimento che non trascura nessuno ed è indipendente dalla collocazione gerarchica: dai lavoratori al datore di lavoro. L’esistenza di disparità nell’attribuzioni di potere decisionale pesa solo al momento in cui il giudice deve assegnare l’entità delle pene, ma non nell’esclusione a priori di singole figure dal complesso delle responsabilità.

Insomma, siamo tutti coinvolti e questa non deve risultare una minaccia o un ammonimento, come la intendeva il cantautore genovese, piuttosto una modalità positiva, la più efficace per affrontare un problema importante dell’attività lavorativa. Se si vogliono attribuire in modo chiaro ruoli e responsabilità, la strada da intraprendere non è lo scaricabarile, ma la costruzione di un buon sistema gestionale interno.

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