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Rls di sito produttivo: una figura di rappresentanza da conoscere e valorizzare

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Prosegue, come annunciato la scorsa settimana, il dialogo avviato con due Rls di sito che si sono resi disponibili a rispondere alle nostre domande: l’approfondimento questa volta riguarda proprio il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito, la sua specificità, l’impegno che richiede e le condizioni necessarie a che tale ruolo possa essere liberamente svolto.

Pur rientrano nel quadro del sistema di rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza previsto dalla legge, il rinvio alla contrattazione per la sua istituzione e per le modalità di esercizio delle attribuzioni fa sì (come d’altronde per il Rsl territoriale) che solo dove le parti lo abbiano previsto, mediante accordo specifico, questa figura è stata istituita ed opera: i porti rappresentano uno dei settore in cui il Rlss è più radicato.

Quadro legislativo
D.Lgs. 81/2008. – Art 49

Individua i contesti lavorativi in cui può essere individuato il Rls di sito.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Definisce la modalità di individuazione

Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Rinvia per i ruoli e compiti, alla contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Emerge dal dettato legislativo la specificità di questa figura, in buona parte inscritta nel ruolo di coordinamento che è chiamato a svolgere tra gli Rls delle diverse aziende del sito, di relazione con le altre figure della prevenzione (Medico competente e Rspp) e nella capacità, che deve acquisire, di una visione sintetica dei rischi di tutto il sito produttivo: le sue attribuzioni sono le stesse del Rls aziendale ma il suo campo d’azione ben più vasto e complesso. È evidente l’importanza di una formazione che gli permetta di saper attuare questa funzione di coordinamento/relazione e nel contempo gli offra la possibilità di saper leggere e comprendere i diversi Dvr e Duvri e i relativi rischi considerati.

Seconda Tematica: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito (porti, logistica, ecc.)

D1 – Puoi brevemente descrivere la tua attività nello svolgere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito, con riferimento alla tua specificità territoriale?

D2 – Quali i principali ostacoli per poter assolvere i tuoi compiti?

D3 – Valuti efficace il ruolo di questo specifico rappresentante dei lavoratori? Cosa vorresti cambiare nella legge e negli accordi che lo hanno istituito?

Mirco Lamberti Rls di sito del porto di La Spezia (Uil Trasporti)

D1 – insieme ai 2 colleghi, Cgil e Cisl, raccogliamo le segnalazioni che ci arrivano non solo da Rls aziendali, ma anche dai lavoratori che passano dal nostro ufficio, che è appositamente esterno al Porto. Dopo aver vagliato le segnalazioni, ci attiviamo incontrando gli Rspp aziendali per cercare di arrivare a soluzioni “indolori”, se ciò non accade, ci spostiamo agli enti istituzionali (Adsp [1], Servizio Prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro, Ispettorato, Capitaneria di porto).

Partecipiamo (spesso attivato da noi) al Comitato igiene e sicurezza, organizziamo eventi che promuovono la sicurezza, ogni 45 giorni abbiamo il Coordinamento degli Rls aziendali, da cui nascono idee e facciamo delle riunioni informative con i lavoratori, per sensibilizzare ed aggiornare tutti.

D2- Purtroppo, a volte non basta una chiacchierata con il Rspp per raggiungere la meta e la mancanza di ispettori Adsp e con il Servizio Psal [2] ridotto all’osso fa sì che le aziende non intervengano nell’adozione di nuove misure.

D3 – In realtà per far sì che Rlss sia efficace, basterebbero le attuali leggi, ma spesso non funziona la catena, “lavoratore-preposto-Rls-Rlss-ispettori-azienda-enti!

Aggiungo che forse sia tempo di un protocollo che aiuti gli Rlss: noi ad esempio, per fare bene il nostro lavoro perdiamo una media di 200€ al mese, perché le nostre ore come Rlss non sono equiparate.”

Stefano Saitta, RLS di sito produttivo del Porto di Trieste (Uil Trasporti )

D1 – Essendo in distacco totale dall’impresa, distacco che permette di svolgere al meglio il ruolo di Rlss, che ricopro con altri 2 colleghi, l’attività in cui siamo impegnati è sostanzialmente la seguente:

  • raccogliamo le segnalazioni provenienti dai lavoratori e dai loro Rls
  • visitiamo i loro luoghi di lavoro
  • partecipiamo ai tavoli previsti con le autorità competenti in materia di sicurezza rappresentando i nostri colleghi al lavoro sulle banchine
  • possiamo noi stessi fare le veci del Rls nelle imprese che non l’abbiano ancora individuato o in condizioni di prolungata assenza.

In virtù di quanto previsto dai protocolli promuoviamo Coordinamenti per riunire tutti i Rls del Porto di Trieste allo scopo di condividere le rispettive esperienze, far emergere le problematiche, formulando tutti assieme proposte da sottoporre alle autorità competenti.

Siamo impegnati nella lettura delle mail che ci possono arrivare, nell’ascolto dei lavoratori che si rivolgono a noi per alcune informazioni inerente il nostro ruolo, nella valutazione delle segnalazioni pervenute dalle maestranze, in sopralluoghi delle parti comuni del terminal previa comunicazione, e redigiamo in fine note di quanto verificato.

Ancora prima siamo Rls delle aziende di provenienza e quindi anche nel medesimo caso facciamo riferimento alle attribuzioni di cui all’art.50 del D.Lgs .81/2008.

D2 – Negli anni, abbiamo avuto dei problemi con alcune imprese, in qualità di Rls mi hanno vietato l’accesso alla mia impresa di provenienza e di leggere il Dvr tant’è che purtroppo l’Asl ha sanzionato chi ha commesso tale violazione. Nonostante il doppio ruolo, spesso uscivano pretesti per impedirci di adempire alla legge in modo corretto.

I problemi principali a oggi possono essere di conoscenza, di esperienza e di ruolo, nel senso che noi siamo eletti, mentre talvolta gli Rls sono scelti e non di rado, mentre noi talvolta non riceviamo feedback alle nostre note, se le segnalazioni le effettua qualcun altro più accomodante i riscontri invece avvengono.

Un ulteriore problema che si verifica: spesso, chi redige una procedura non conosce la realtà lavativa, inoltre il datore di lavoro delega al dirigente, questi al preposto, e se un Rls o Rlss, – che avendo utilizzato certi macchinari e/o essendo stato nell’operatività da anni ben conosce modalità di lavoro e rischi connessi – pone dei problemi accade che si “scontra” con alcune figure che magari in un’impresa sono arrivate da poco e da una realtà completamente diversa.

D3 – Il ruolo di Rlss lo reputo importantissimo, se fatto a dovere e come da norme, regole o protocolli locali, un Rlss ha un bel da fare anche perché la legge e i protocolli sulla sicurezza spesso non seguono i ritmi dei cambiamenti lavorativi: protocolli che vengono quindi superati dalla realtà e che invece andrebbero aggiornati con tempestività.

Il Rlss deve esser un punto di raccordo: è indispensabile perché collabora in coordinamento anche con gli Rls delle varie imprese e a livello di scambio di informazione, suggerimenti, idee per ridurre rischi interferenziali ecc.

Ritegno che l’Rlss dovrebbe avere una formazione ben più approfondita e specifica dovrebbe essere una figura più tutelata, tenuta in considerazione e parificata ad altre figure a livello normativo: un Rlss vista l’esperienza potrebbe esser paragonato almeno a un Addetto al Servizio di prevenzione e protezione, potendone frequentare i corsi, un ulteriore requisito per l’Rlss potrebbe essere quello di poter operare all’interno di un Servizio di prevenzione, o di acquisire il titolo di ispettore portuale.

Bisognerebbe anche prevedere forse un sistema sanzionatorio a carico di queste figure di fronte a gravi inadempienze: se ad esempio il Rls o l’Rlss ricevono una segnalazione dai colleghi dovrebbero a loro volta segnalare il problema all’impresa interessata. Qualora questo non avvenga e si verifichi un infortunio, si dovrebbe sanzionare chi non ha svolto con coscienza il proprio al ruolo di rappresentanza visto che la legge prevede per l’Rlss il compito di segnalare.

Bisogna tenere conto di altri problemi: se dopo una decina d’anni un lavoratore che ricopre il ruolo di Rlss ritorna nell’impresa di provenienza, quali tutele può avere dopo quanto accaduto negli anni? L’esperienza acquisita deve avere un riconoscimento perché le competenze acquisite sul campo da un Rlss sono di gran lunga più significative di un diploma che ha bisogno per dare i suoi frutti di un’esperienza concreta specialmente in un ambiente lavorativo complesso e a rischio come è il porto.

Purtroppo la legge non considera la meritocrazia e l’esperienza in base al ruolo che un lavoratore può ricoprire, nel caso specifico quello del Rlss.

Quanto riportato sopra è solamente un riassunto di alcuni punti che dovrebbero essere affrontati per migliorare le condizioni in cui operiamo.


NOTE

[1] Autorità di sistema portuale

[2] Psal = Prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro

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