Repertorio Salute

repertorio salute OPRAS organismo paritetico ambiente e sicurezza

Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione Europea: Restrizione dell’uso di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti

microplastiche pexels-neosiam-681118

fonte: Commissione Europea


Il Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione Europea che limita le microparticelle di polimeri sintetici da sole o aggiunte intenzionalmente alle miscele – meglio noto come “restrizione sulle microplastiche” – è entrato in vigore il 17 ottobre 2023.

La Commissione sta lavorando a un documento dettagliato di domande e risposte per aiutare nell’attuazione delle nuove regole. Si prevede che il documento sarà reso disponibile su questa pagina entro la fine del 2023.

Nel frattempo, in attesa che il documento Domande e risposte sia pronto, stiamo informando le parti interessate sulle nostre attuali riflessioni sull’applicazione della restrizione sulle microplastiche, anche ai glitter di plastica e nei prodotti. Le informazioni che seguono saranno ulteriormente dettagliate nel documento di domande e risposte, a seguito delle discussioni con gli Stati membri.

Perché la Commissione vuole vietare i glitter?

Lo scopo non è quello di vietare tutti i glitter, ma di sostituire i glitter di plastica con glitter più rispettosi dell’ambiente che non inquinano i nostri oceani.

La vendita di glitter è completamente vietata dal 17 ottobre 2023?

No, si tratta solo di determinati tipi e usi dei glitter, a seconda di cosa sono fatti, per cosa vengono utilizzati e se sono sciolti, intrappolati o attaccati a un oggetto. Inoltre, i prodotti già sul mercato – ad es. prodotti sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori – possono continuare a essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Composizione: si tratta solo dei glitter realizzati in plastica non biodegradabile e insolubile. I glitter biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche e possono continuare a essere venduti.

Usi: è interessata dal divieto di vendita solo la vendita di glitter plastici (non biodegradabili, insolubili) per usi che non prevedono un periodo transitorio, ad esempio artigianato, giocattoli, tessili (con alcune eccezioni). I glitter utilizzati nei cosmetici e nei detergenti (e per altri usi che beneficiano di specifici periodi transitori ai sensi del paragrafo 6 della restrizione) possono continuare ad essere venduti fino alla fine di tale periodo.

Glitter sfusi, intrappolati e fissati: i glitter sfusi in plastica per usi senza periodo transitorio, come arte e artigianato, giocattoli, sono vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili o solubili). Tuttavia, i glitter in plastica non sono interessati dal divieto se, quando utilizzati, rimangono intrappolati in una matrice solida (ad esempio colla glitter), pellicole solide (ad esempio vernici, inchiostri) o oggetti solidi (ad esempio all’interno di gioielli, tappi di bombolette spray, ecc.). ) o è completamente contenuto (ad esempio nelle palle di neve). Per quanto riguarda i glitter in plastica applicati sugli oggetti, il divieto di vendita si applicherebbe dal 17 ottobre 2023 solo agli oggetti decorativi glitterati (come, ma non solo, decorazioni natalizie o cappelli da festa) dai quali i glitter si staccano durante il normale utilizzo.

Ulteriori dettagli

La restrizione relativa alle microplastiche riguarda le microparticelle di polimeri sintetici – meglio conosciute come microplastiche – da sole o aggiunte intenzionalmente alle miscele. Gli articoli non rientrano nell’ambito di applicazione.

I glitter di plastica da soli (chiamati anche glitter di plastica sfusi) devono essere considerati una miscela ai sensi di REACH e pertanto rientrano nell’ambito della restrizione.

Il divieto di immissione in commercio (comma 1 della restrizione) si applica dal 17 ottobre 2023 alle microplastiche – compresi i glitter plastici – da sole o aggiunte intenzionalmente ai prodotti, per usi per i quali non è previsto alcun periodo transitorio ai sensi del comma 6 (es. kit di arte e artigianato, giocattoli, decorazioni natalizie, ecc.). Esistono però delle eccezioni che non sono interessate dalle restrizioni:

  • prodotti, compresi i glitter, realizzati con materiali inorganici (ad esempio vetro, metallo), naturali, biodegradabili o solubili in acqua (fuori dall’ambito perché non sono considerati microplastiche)
  • perline e paillettes (e altre decorazioni) destinati ad essere infilati o cuciti (articoli; non compresi nell’ambito)
  • microplastiche, compresi i glitter plastici, quelle contenute con mezzi tecnici (ad esempio racchiuse in una palla di neve) o incorporate in modo permanente in una matrice solida (ad esempio intrappolate in colla, vernici o inchiostri, o all’interno di oggetti solidi) (deroga al paragrafo 5)
  • prodotti da considerare come articoli ai sensi di REACH (vedi sotto)
  • prodotti già in commercio al 17 ottobre 2023 (vedi sotto)

Le microplastiche, compresi i glitter plastici, utilizzate da sole o in prodotti per usi per i quali è previsto uno specifico periodo transitorio ai sensi del capoverso 6 (ad esempio cosmetici, detergenti) possono continuare a essere vendute fino alla fine di tale periodo transitorio. Ad esempio, i glitter di plastica sfusi utilizzati come prodotto cosmetico, nonché i cosmetici contenenti glitter (o altre microplastiche) beneficiano di periodi transitori specifici ai sensi del paragrafo 6 e possono continuare a essere venduti fino a quando:

  • 16 ottobre 2027 compreso, per i cosmetici da risciacquo (comma 6b)
  • 16 ottobre 2029 compreso, per i cosmetici leave-on (comma 6d)
  • 16 ottobre 2035 compreso, per il trucco, i cosmetici per labbra e unghie (comma 6c). Si ricorda che, dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per continuare a essere venduti, i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie dovranno recare un’etichetta che indichi che contengono microplastiche.

Quando su un articolo vengono apposte microplastiche, compresi i glitter, lo scenario è più complesso e dipende dal fatto che le microplastiche possano essere considerate parte integrante di quell’articolo (e quindi il divieto non si applica, perché gli articoli sono fuori campo di applicazione) oppure no (nel qual caso il divieto si applica alle microplastiche), in conformità con il capitolo 2.3 della guida dell’ECHA sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi del REACH.

Nel caso specifico dei glitter in plastica, in base alle indicazioni sopra riportate:

  • o nel caso di articoli glitterati per i quali la funzione decorativa è secondaria – come i tessili utilizzati per l’abbigliamento o le calzature, i glitter sono sempre considerati parte integrante dell’articolo. Questi articoli scintillanti – ad esempio: abbigliamento, scarpe, tende – non rientrano nell’ambito della restrizione;
  • o per gli articoli glitterati che hanno una funzione puramente decorativa, o per i quali la funzione decorativa è la funzione principale dell’articolo – come i tessuti utilizzati in alcuni kit artistici e artigianali, cappelli giocattolo/da festa, decorazioni natalizie, ecc. – i glitter possono essere solo considerato parte integrante dell’articolo se non si stacca dall’articolo durante il normale utilizzo finale (inclusa la conservazione). Nel caso in cui i glitter si stacchino dall’articolo durante il normale utilizzo finale, l’articolo con glitter deve essere considerato come una combinazione di un articolo (ad esempio l’articolo senza glitter) e una miscela (i glitter). In quest’ultimo caso il divieto riguarda i glitter (ma in pratica non è possibile vendere l’intero articolo glitterato).

In estrema sintesi, il divieto di vendita si applicherebbe dal 17 ottobre 2023 solo agli oggetti glitterati aventi prevalentemente funzione decorativa (quali – ma non solo – addobbi natalizi e cappellini da festa) dai quali i glitter si staccano durante il normale utilizzo finale.

In questa fase la Commissione non è in grado di raccomandare un test standard per dimostrare se i glitter si staccano durante il normale utilizzo finale.

Infine, i prodotti contenenti glitter in plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli previsti al comma 6) che sono stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non necessitano di essere richiamati o ritirati dal mercato ma possono continuare ad essere venduti, in conformità al paragrafo 16. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti finiti nelle scorte di distributori/importatori/dettaglianti. Tieni presente tuttavia che:

  • se un grande sacchetto di glitter di plastica (o altra microplastica) viene acquistato prima del 17 ottobre 2023 ma viene riconfezionato in un nuovo prodotto (ad esempio una confezione più piccola), il nuovo prodotto deve essere immesso sul mercato prima del 17 ottobre per continuare a essere venduto;
  • per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 16 della restrizione e continuare a essere venduti, i prodotti importati che non beneficiano del periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio kit per arte e artigianato, giocattoli) devono arrivare nel territorio doganale dell’UE prima 17 ottobre 2023.

Lascia un commento