Piattaforme per frutteto: il Ministero chiarisce quali attrezzature hanno la verifica triennale

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026. Il documento chiarisce come applicare una delle novità della legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34), in vigore dal 7 aprile 2026.

La novità della legge PMI

L’articolo 12 della legge ha modificato l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche obbligatorie. Ha aggiunto una nuova voce: le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto. Per queste attrezzature la verifica è triennale, cioè ogni tre anni.

La verifica periodica è prevista dall’articolo 71 del Testo Unico. Serve a controllare lo stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza.

Cosa non rientra nella nuova voce

La circolare chiarisce innanzitutto che la verifica triennale non si estende ad altre attrezzature già presenti nell’Allegato VII:

  • le macchine agricole raccogli frutta (i cosiddetti carri agricoli) restano soggette alla verifica biennale, come prima;
  • le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) di uso generale restano soggette alla verifica annuale.

Secondo il Ministero, se la legge avesse voluto cambiare la frequenza dei controlli per queste macchine, le avrebbe indicate con il loro nome tecnico. Avrebbe inoltre usato una formula senza il riferimento al frutteto.

La circolare richiama anche il principio di non regressione dei livelli di tutela: una legge non può ridurre le protezioni già esistenti. Ricorda poi che queste attrezzature sono spesso coinvolte in incidenti, a volte mortali. Ridurre la frequenza dei controlli per tutte sarebbe quindi in contrasto con questo principio.

Quali piattaforme hanno la verifica triennale

Il Ministero indica con precisione quali attrezzature rientrano nella nuova voce. Si tratta di piattaforme che portano gli operatori nella posizione di lavoro per svolgere operazioni in frutteto, con queste caratteristiche:

  • altezza massima inferiore a 3 metri. Questo limite riprende la norma tecnica UNI EN 16952, dedicata proprio alle piattaforme fuoristrada per frutteto;
  • progettate per lavorare sia su terreni irregolari sia su terreni livellati e solidi;
  • non rientranti nella definizione di macchina agricola raccogli frutta.

Per “operazioni in frutteto” la circolare intende i lavori svolti direttamente dalla piattaforma, tra cui:

  • potatura, cioè il taglio dei rami in altezza;
  • diradamento e manutenzione delle piante;
  • raccolta della frutta e degli sfridi, anche con i cassoni posizionati direttamente sulla piattaforma.

Come esempi di attrezzature, il Ministero cita:

  • le piattaforme semoventi a sviluppo verticale, le più diffuse nei frutteti;
  • le piattaforme montate su trattore;
  • le piattaforme a ragno o articolate, meno comuni nella raccolta ma usate per alcune potature.

Cosa devono fare le aziende agricole

La circolare è indirizzata alle associazioni dei soggetti abilitati a eseguire le verifiche periodiche, ma interessa direttamente le aziende agricole e frutticole. Per sapere quale scadenza applicare, il datore di lavoro deve verificare che tipo di attrezzatura usa:

  • una piattaforma per frutteto con altezza massima inferiore a 3 metri, che non sia una macchina raccogli frutta: verifica ogni tre anni;
  • una macchina agricola raccogli frutta: verifica ogni due anni;
  • una piattaforma di lavoro elevabile di uso generale: verifica ogni anno.

In caso di dubbio, conviene controllare il manuale d’uso e la dichiarazione di conformità della macchina, oppure chiedere al soggetto abilitato che esegue le verifiche.

Restano fermi tutti gli altri obblighi: manutenzione regolare, formazione e addestramento degli operatori e uso dei dispositivi di protezione previsti.


Fonti

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