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Nuove disposizioni sul lavoro: migliori condizioni o maggiori rischi?

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Due norme recenti giungono ad innovare elementi importanti del quadro legislativo, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza e suscitando alcune reazioni molto critiche.

Il primo provvedimento, il DL 48/2023, interviene direttamente sul Testo Unico con modifiche in alcuni casi utili ma non certo radicali, il secondo provvedimento, il D.Lgs. 36/2023, noto come Codice appalti, ha una portata molto più ampia e, seppur non intervenga direttamente sulla legislazione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha una ricaduta significativa su questi aspetti.

Vediamo di seguito le principali novità introdotte dal primo e dal secondo provvedimento

DL 48/2023 Capo II

“Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.

Le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Art. modificati Nuove disposizioni
Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) comma 1 lettera a) La nuova lettera a) prevede la nomina del Medico competente non più solo quando è espressamente prevista la sorveglianza sanitaria, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
Art. 21 (Componenti impresa familiare) comma 1, lettera a)

 

La nuova lettera a) prevede che il lavoratore autonomo oltre che ad utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III è tenuto anche ad adottare “idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”.

 

 

Art. 25 (Obblighi del medico competente) comma 1 dopo la lettera e) Nuova lettera e-bis prevede che il medico competente “in occasione delle visite di assunzione deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene

conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.

 

Art. 25 comma 1 dopo la lettera n) Nuova lettera n-bis prevede che il medico competente ”in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) comma 2 lettera b)

 

 

 

 

Nuova lettera b-bis prevede che venga fatto “il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

 

Art. 71 comma 12 (Verifiche periodiche) Nuovo comma 12 prevede che “I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”.

 

Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) comma 2 secondo capoverso  Nuovo capoverso comma 2 prevede che (chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili) “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”.

 

Art. 73 (Informazione formazione e addestramento) dopo il comma 4) Nuovo Comma 4-bis prevede che “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
Art. 87 comma 2 lettera c Nuova lettera c prevede siano “aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

Per il nuovo comma 4 bis dell’art. 73 sono quindi previste per dirigenti e datore di lavoro le sanzioni dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2500 a 6400 €.

Sono sicuramente rilevanti, nel primo provvedimento:

  • l’integrazione all’art. 18 relativa alla sorveglianza sanitaria connessa alla valutazione dei rischi;
  • l’aumento delle responsabilità del lavoratore autonomo in merito alle opere provvisionali;
  • il monitoraggio della formazione nei confronti dei soggetti che erogano la formazione esteso anche ai soggetti destinatari;
  • le misure relative al noleggio o presa in concessione delle attrezzature relativamente alla autocertificazione della formazione e addestramento specifico degli utilizzatori
  • e infine, sicuramente tra le misure più rilevanti, l’obbligo alla propria formazione e al proprio addestramento per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

Di notevole interesse, inoltre, sono le disposizioni (introdotte dall’art. 18 del DL) relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che prevedono un’integrazione alla Legge 30 dicembre 2018 e intervengono non solo con l’istituzione di un Fondo per il risarcimento degli eventi che hanno coinvolto i giovani in formazione scuola lavoro, ma con l’introduzione di maggiori responsabilità per le figure del sistema scolastico, azioni di monitoraggio dei percorsi e soprattutto maggiore qualificazione delle imprese e l’obbligo, per le aziende ospitanti, di integrare il Documento di valutazione dei rischi con una specifica sezione riferita alle tutele dei giovani in alternanza. Sapendo ovviamente che le disposizioni nulla valgono in mancanza di una costante assunzione delle responsabilità e controllo, ed è particolarmente vero in questo caso dove tali responsabilità sono distribuite tra più soggetti istituzionali e sociali.

D.Lgs. 36/2023

Le principali novità [1]

1.     Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) diventa il responsabile unico del progetto per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

2.     Il subappalto è consentito senza limiti percentuali e “a cascata”.

3.     Le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare adeguate misure per prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti.

4.     Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale, per cui non è richiesto il parere del CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici) o del Provveditorato interregionale, la stazione appaltante deve inviare il progetto alle autorità competenti per la Valutazione di Impatto Ambientale, VIA.

5.     Scendono a 2 i livelli di progettazione, progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.

6.     Prevista la possibilità di ricorrere all’appalto integrato (ovvero affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico); non si applica per gli appalti relativi ad interventi di manutenzione ordinaria.

7.     Affidamento diretto per appalti di servizi e forniture o lavori.

8.     Obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.

9.     Qualificazione per le stazioni appaltanti, SA, e Centrali di Committenza, CC, in vigore il 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda questo secondo provvedimento riteniamo che anche la semplice lettura di questi nove punti (ed in particolare dei punti 2,5,6 e 7) evidenzia come il principio di semplificazione, oltre a quello immancabile della digitalizzazione, abbia guidato il legislatore per quanto riguarda il Codice degli appalti. Principio sicuramente importante se effettivamente toglie al cittadino oneri pesanti ed inutili. Purtroppo non sembrano però essere queste le caratteristiche degli elementi di semplificazione introdotti dal D.Lgs. 36.

Valutazioni particolarmente critiche hanno manifestato le Organizzazioni sindacali: ci è sembrato pertanto utile dare la parola in merito ad un esponente di tali Organizzazioni, Marco Lupi, responsabile nazionale dell’Ufficio salute e sicurezza della Uil, cui abbiamo chiesto una valutazione su entrambi i provvedimenti.

D 1: Ancora modifiche al D. Lgs.81. Quale la tua valutazione?

R: Ritengo che l’attuale impianto fa del D.Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) un testo completo ed esaustivo, che necessita soltanto di qualche piccola opera di manutenzione periodica, sulla base dei cambiamenti della società e delle diverse modalità dell’organizzazione del lavoro (vedi ad esempio tutti i nuovi lavori “precari” e le “piattaforme digitali).

Servirebbe quindi una azione strategica e mirata per individuare le modifiche necessarie. Quello che è accaduto negli ultimi anni, dalle modifiche del Jobs Act in poi, è che sono state introdotte invece modifiche di natura politica o per soddisfare le esigenze di parte: in pochi casi vanno a cogliere le reali esigenze del mondo del lavoro.

Le modifiche del D.L. 48/23, in termini assoluti, sono modifiche condivisibili che cercano di migliorare l’attuale assetto del Decreto stesso su alcune tematiche importanti, ma sono modifiche senza una vera strategia di intervento, sembrano interventi a pioggia, sulla base di piccole correzioni, che forse da tanto tempo erano pronte in qualche cassetto del Ministero del Lavoro. Non c’è una vera azione mirata per intervenire sulle cause reali degli infortuni sui luoghi di lavoro e per la prevenzione delle malattie professionali.

D 2: Questi interventi a modifica del Decreto legislativo 81 ti sembrano coerenti con altre iniziative legislative intraprese, come ad esempio quelle in tema di appalti?

Il tema degli appalti e quindi dei subappalti e dei rischi interferenziali è fondamentale da affrontare al fine di ridurre gli infortuni e le malattie professionali.

Purtroppo, le modifiche al Codice degli Appalti non vanno in questa direzione. Con le modifiche apportate si rischia di mettere in discussione la sicurezza e la salute dei lavoratori, con una riduzione delle reali tutele dei lavoratori, con minori possibilità di intervento a favore dei diritti e con possibili riduzioni dei costi della sicurezza nascosti tra le varie “pieghe degli appalti e subappalti”.

L’azione da intraprendere dovrebbe invece essere tutt’altra.

Nelle modifiche al D.Lgs. 81/2008 recentemente inserite nel Decreto Lavoro ci sono alcuni spunti sul tema appalti che possono essere condivisibili, ma come detto sopra, senza una vera logica di azione strategica di prevenzione.

D 3 Vi sono delle altre misure che consideri importanti per rendere più efficace il quadro legislativo?

Come dicevo prima, la norma attuale, come architettura ed impostazione complessiva è completa, servono però alcune azioni di supporto e di completamento:

  • serve una Strategia Nazionale che conduca ad una unica linea di intervento verso un’azione decisa sulla prevenzione. L’Italia è l’unico paese della UE a non avere e non aver mai avuto una propria Strategia Nazionale di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza sul Lavoro;
  • mancano ancora vari Decreti Attuativi per completare il campo di applicazione e alcuni aspetti fondamentali di Prevenzione, a distanza di 15 anni dalla emissione del D.Lgs. 81/2008.

Alcuni Decreti riguardano settori strategici per il paese (trasporti), con potenziali rischi elevati e alti valori di infortuni. Quindi serve attivare un confronto per emettere in tempi brevi questi Decreti.

  • Un Decreto fondamentale che deve essere emesso al più presto riguarda l’articolo 52 del D. Lgs. 81/08 “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. Questo Decreto attuativo aiuterebbe a rappresentare al meglio con i RLST tutti i lavoratori e le lavoratrici delle micro e piccole imprese che oggi non trovano adeguate tutele e diritti.

NOTE

[1] Fonte: Anci, Prima nota sul nuovo Codice appalti.

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