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La salute dei lavoratori: accentramento o decentramento?

Dalla Riforma Costituzionale del 2001, che ha modificato l’art. 117 e introdotto la competenza concorrente delle Regioni in materia di salute dei lavoratori, è in atto una riflessione sui risultati di questo mutamento.

In realtà ci sono state anche obiezioni di carattere giurisprudenziale sull’opportunità di questa “innovazione”, perché qualcuno afferma essere improprio differenziare geograficamente una competenza il cui quadro generale è orientato da principi stabiliti nazionalmente.

L’esperienza di questi anni ha dimostrato che la valutazione teorica trova riscontro anche nella realtà pratica.

In una nota dell’ex-Direttore Generale del Ministero del lavoro, Lorenzo Fantini, viene detto:

Al riguardo, ritengo utile sottolineare come il tema del cambiamento delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia stato, negli anni successivi alla pubblicazione del “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro e del Decreto “correttivo” (D.Lgs. 106/2009) del D.Lgs. 81/2008, di costante attualità, per ragioni non tanto di tipo dottrinale quanto, invece, più legate alla difficoltà di applicazione di una normativa non semplice nelle diverse parti del territorio italiano, troppo spesso interpretata dagli organi di vigilanza competenti in materia […] in modo niente affatto uniforme nelle diverse Regioni o Province autonome.

Questa, come altre difficoltà, erano ben presenti anche nella Relazione Finale della Commissione parlamentare di inchiesta per gli infortuni sul lavoro, approvata in data 15 Gennaio 2013 dal Senato della Repubblica in cui veniva detto:

La Commissione d’inchiesta ha sentito come suo dovere la necessità di segnalare l’esistenza di una serie di difficoltà e di ritardi nel coordinamento e nella cooperazione tra gli organismi statali e periferici del sistema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Da questa osservazione scaturiva una prima proposta di modifica riguarda l’articolo 117 della Costituzione, per riportare alla competenza esclusiva dello Stato la potestà legislativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con questa proposta di revisione costituzionale non si intendeva tuttavia sottrarre competenze o poteri alle Regioni e alle Province autonome in nome di una malintesa forma di statalismo o centralismo, bensì si volevano ripristinare le condizioni per l’esercizio di un effettivo potere di indirizzo e di programmazione delle politiche a favore della salute e sicurezza sul lavoro, capace di dispiegarsi in maniera univoca su tutto il territorio nazionale per assicurare uguali livelli di tutela di diritti che – è bene ribadirlo – sono costituzionalmente garantiti.

Per corroborare la proposta, la Commissione ha anche proceduto a una ricognizione della situazione in Europa, in particolare in tre Paesi dell’Unione europea (Germania, Francia e Regno Unito), dalla quale è risultato che in tutti e tre gli Stati la potestà legislativa in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” è di esclusiva competenza statale, anche in una nazione di marcata impronta federalista come la Germania. Da queste conclusioni, e registrando una forte resistenza da parte degli enti regionali ad ammettere la disparità nell’applicazione della normativa e una contrarietà decisa a cambiamenti di competenze, la Commissione si era orientata, nel 2013, a proporre  la soppressione del Comitato di Indirizzo e Vigilanza ex articolo 5 e la contestualmente sostituzione con una nuova «Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro».

La proposta è rimasta lettera morta, ma la Riforma Costituzionale approvata e sottoposta a referendum a Dicembre potrebbe risolvere il problema, perché le competenze passerebbero allo Stato nazionale.

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