Intelligenza artificiale: manovre di semplificazioni legislative in Europa

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Una recente comunicazione della Confederazione europea dei sindacati rilancia il tema dell’Intelligenza artificiale avanzando critiche al Digital omnibus per la parte relativa o all’IA che, a loro giudizio, rischia di indebolire le tutele per i lavoratori.

Una prima critica riguarda l’esclusione del Regolamento Macchine dall’ambito di applicazione della Legge sull’IA,

ciò esenterebbe i componenti di sicurezza basati sull’IA integrati in applicazioni industriali dal rispetto dei requisiti essenziali della Legge sull’IA.

Una seconda critica riguarda la restrizione della definizione di “componente di sicurezza”.

Ai sensi dell’AI Act, solo i sistemi di intelligenza artificiale destinati a funzionare come componenti di sicurezza e integrati in prodotti soggetti a valutazione di conformità da parte di terzi sono considerati ad alto rischio. Un’ulteriore limitazione di tale ambito creerebbe un rischio sostanziale che i sistemi di intelligenza artificiale integrati nei prodotti utilizzati dai lavoratori possano essere immessi sul mercato o messi in uso senza essere classificati come ad alto rischio. Di conseguenza, questi sistemi rischierebbero di eludere le misure di sicurezza minime, lasciando i lavoratori esposti e privi di protezione.

Isabelle Schomann, vicesegretaria della Ces, ha ricordato che il mondo del lavoro è un ambito delicato per l’utilizzo dell’IA e che pertanto viene considerato come un settore ad alto rischio nella legge sull’IA e questo comporta l’applicazione di misure di sicurezza adeguate. Per tale motivo la legge sull’intelligenza artificiale riferita al contesto lavorativo prevedeva tutele che vanno difese e che non possono essere cancellate in nome della semplificazione.

Si tratta di aspetti assolutamente tecnici – di non facile comprensione ad una lettura anche attenta del testo del Regolamento in vigore e del Digital omnibus – ma che non vanno sottovalutati perché alla già difficile gestione del cambiamento nel mondo del lavoro (che di fatto è già avvenuto) rischia di aggiungersi una spinta alla semplificazione (per rendere meno costoso e impegnativo per le aziende questo cambiamento epocale) che va a aggredire e cancellare proprio quegli aspetti di tutela dei diritti fondamentali che si dichiarava con il Regolamento di voler garantire: principi ripresi dalla legislazione nazionale.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) recita all’Art. 3 nel quadro delle Definizioni:

 «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Il Regolamento comunitario considera l’utilizzo dell’IA negli ambienti fisici, quindi anche nell’ambiente di lavoro, per rilevare condizioni di rischio, monitorare lo stato delle attrezzature e gestire processi complessi, nell’ambito di una interazione con l’ambiente, con i macchinari e con gli impianti, nella gestione ordinaria e delle emergenze. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito lavorativo può avere effetti diretti sulla sicurezza in caso ad esempio di automazione di processi pericolosi, nel monitorare i rischi e prendere decisioni sulla salute e sicurezza: in questo quadro il datore di lavoro vede configurarsi un duplice obbligo da un lato deve garantire la sicurezza dei lavoratori secondo le disposizioni, nel nostro caso, del D.Lg.81/2008 nel contempo deve rispettare le normative dell’AI Act relative alla sicurezza e all’affidabilità dei sistemi di IA ad alto rischio, con riferimento alla legislazione italiana di merito, ovvero la Legge 132 del 2025.

Riferimenti legislativi nazionali

Legge Italiana 132/2025 – Art. 11 Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

Legislazione nazionale e Regolamento comunitario dichiarano un preciso impegno nel garantire i diritti fondamentali tra cui la tutela della salute e della sicurezza ma se ben si comprende quanto dichiarato nel Comunicato stampa del Consiglio dell’Unione europea del 7 maggio, aggiornato al 18 maggio 2026, i timori espressi dal sindacato europeo sono del tutto confermati e la semplificazione ha cominciato a erodere le tutele. Sottolineiamo del Comunicato un aspetto particolarmente critico:

… è stato raggiunto un compromesso per esentare il regolamento sulle macchine dall’applicabilità diretta del regolamento sull’IA. Alla Commissione è stato inoltre conferito il potere di adottare atti delegati a norma del Regolamento sulle macchine che introdurrebbero requisiti in materia di salute e sicurezza in relazione ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio a norma del regolamento sull’IA.

L’iter del Digital omnibus è tuttavia ancora in corso e le posizioni critiche di parte del Parlamento europeo – in merito al generale indebolimento della legge sull’IA e sul forte accentramento del potere decisionale nelle mani della Commissione europea – danno ancora qualche possibilità di inversione di rotta e di riduzione del rischio di una semplificazione sconsiderata.

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