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Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

rientro al lavoro dopo il covid-19

Con la Circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni per la riammissione del lavoratore in seguito ad assenza per malattia Covid-19, e la certificazione che questi deve produrre al datore di lavoro.

In sintesi:

  • lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: dopo aver mostrato prova di negatività, visita del medico competente per idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza;
  • positivi sintomatici: rientro dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con tampone negativo, di cui almeno 3 giorni senza sintomi;
  • positivi asintomatici: rientro dopo 10 giorni dalla comparsa della positività, con tampone negativo;
  • positivi a lungo termine: coloro che continuano a essere positivi a lungo, pur non presentando sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni. Per i lavoratori si adotta però il principio di massima sicurezza, per cui “ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato”;
  • lavoratore che sia contatto stretto di un positivo, anche se asintomatico: lavoro agile o certificato di malattia (messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Deve effettuare 10 giorni di quarantena dalla data dell’ultimo contatto con un positivo e può rientrare al lavoro con tampone antigenico o molecolare negativo.

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