Il dibattito sull’individuazione del Preposto in contesti lavorativi complessi, come quello ferroviario, solleva importanti quesiti. In particolare, di recente è stata posta l’attenzione sulla legittimità della scelta di affidare tale incarico a lavoratori con limitata anzianità di servizio (ad esempio, 12 mesi) o a lavoratori in apprendistato. Per fare chiarezza su questi aspetti cruciali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno diramato una circolare congiunta, basata su un confronto tecnico e in coerenza con l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 27 luglio 2022 (Rep. Atti n. 142/CSR).
Cosa dice la normativa?
Il D.Lgs. 81/2008, punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro, non impone requisiti specifici o incompatibilità per la figura del preposto all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis). Pertanto, gli elementi fondamentali a cui fare riferimento sono:
- La definizione di preposto (art. 2, comma 1, lettera e).
- Gli obblighi attribuiti a questa figura (art. 19).
- La formazione specifica (art. 37, comma 7).
È inoltre richiamato l’art. 18, comma 1, lettera c), che impone al datore di lavoro e al dirigente di considerare le capacità e le condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza nell’affidare i compiti. Un ulteriore richiamo è all’art. 28, comma 1, che prevede la valutazione dei rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.
Capacità effettive vs. anzianità o apprendistato
Il punto cardine della questione è la capacità del soggetto individuato come preposto. Non esiste una regola generale che permetta di affermare l’inidoneità di lavoratori con soli 12 mesi di anzianità di servizio o che l’inidoneità possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista.
A tal proposito, una significativa pronuncia della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 6790 del 15 febbraio 2024, ha chiarito che “l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita”. La sentenza evidenzia come l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza, se dedotta dalla sola qualifica giuslavoristica dell’apprendista, sarebbe illegittima e irragionevole.
I poteri impeditivi: il vero criterio
L’idoneità a svolgere il ruolo di preposto si fonda sulla sua capacità, di fatto e di diritto, di esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi in accordo con l’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008. Questo significa che il preposto deve avere i poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi, come sottolineato anche da giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015).
Il ruolo degli organi di vigilanza
Di fronte a queste indicazioni, gli Organi di Vigilanza sono chiamati a verificare, in concreto e caso per caso, il possesso effettivo delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi del preposto. Ciò è particolarmente rilevante per i lavoratori con contratto di apprendistato, anche se già qualificati per la mansione, ma che non hanno terminato il percorso professionalizzante triennale. La valutazione terrà conto anche del contesto operativo in cui il soggetto è chiamato ad agire e dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, comma 1).
Il controllo non si limiterà a un mero adempimento burocratico e formale della formazione7. Si accerterà che il preposto possegga conoscenze, competenze e abilità concrete per svolgere il suo ruolo in relazione all’attività lavorativa specifica. Questo potrà avvenire anche tramite l’acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dallo stesso preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.
Conclusioni
In sintesi, la corretta attribuzione delle funzioni del preposto si basa non su etichette contrattuali o anzianità di servizio predefinite, ma sull’ effettiva capacità e sui poteri concreti che il soggetto è in grado di esercitare per garantire la sicurezza. Una linea guida che rafforza il principio della responsabilità sostanziale e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

