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Flussi 2024, dal 18 marzo le domande per l’ingresso dei lavoratori extra Ue

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fonte: Ministero del Lavoro


A partire dal 29 febbraio 2024 è possibile assumere lavoratori extra UE dall’estero e convertire il permesso di soggiorno usando l’applicativo per la precompilazione delle domande sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno nell’ambito delle 151mila quote previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”.

Per accedere al Portale Servizi è necessaria un’identità digitale (SPID o Cie ID). Il sistema per la precompilazione dei moduli sarà disponibile secondo il seguente calendario:

  • dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle 8.00 alle 20.00;
  • il 17 marzo p.v. dalle 8.00 alle 18.00;
  • il 19 marzo p.v. dalle 8.00 alle 20.00;

come da DPCM del 19 gennaio 2024, ovvero:

  • dalle 9:00 del 18 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dalle 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);
  • dalle 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Nella Circolare si ricorda anche che dal 1° aprile entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India nel quale si prevede di riservare per il 2024 ai cittadini provenienti da tale Paese una quota di 6.000 ingressi per motivi di lavoro non stagionale e 4.000 per lavoro stagionale.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024.

modelli da utilizzare per l’invio delle domande, a seconda dei casi, sono:

Tabella Flussi 2024

 

Le disposizione attuative sui flussi 2024 sono contenute nella nuova Circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024 del Ministero dell’interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La nuova Circolare, nel richiamare le indicazioni già comunicate con la Circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 (file pdf), fornisce alcune ulteriori precisazioni.

In particolare, la Circolare chiarisce che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta dallo Sportello Unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. In pratica restano validi e non dovranno essere rinnovate:

– la certificazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l’Impiego (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto);

– il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. a condizione che sia lo stesso il numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

Viene, inoltre, ribadita la possibilità, qualora al momento della compilazione non fossero disponibili i documenti richiesti, di caricare altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, che trasmetterà in via automatica tramite l’applicativo informatico le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro all’indirizzo da questi inserito nella sezione della domanda dedicata al recapito.

La circolare fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti riguardo l’ingresso di  lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus. In particolareviene precisato che con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma solo il possesso della patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia . Solo ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
Maggior dettagli in merito sono contenuti nella circolare del 6 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture (MIT).

Per tutto il resto la circolare rinvia a quanto già specificato nella precedente Circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 (file pdf)

Approfondimenti sul Portale integrazione migrantiFlussi 2023-25, le nuove quote di ingresso per lavoro

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