Art. 2087 e intelligenza artificiale: come cambiano gli obblighi del datore di lavoro

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L’articolo pubblicato propone una sintesi dei principali contenuti dell’approfondimento scientifico allegato, dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione degli obblighi di tutela previsti dall’articolo 2087 del Codice civile. La lettura del contributo completo consente di approfondire gli aspetti giuridici e interpretativi affrontati dagli autori.

> L’art. 2087 c.c. e le nuove responsabilita del datore di lavoro di fronte all’intelligenza artificiale di Ferdinando Brizzi e Giancarlo Capecchi

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L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi di salute e sicurezza sul lavoro apre nuovi scenari anche sotto il profilo giuridico. Un recente approfondimento pubblicato sulla rivista Diritto penale e processo analizza il rapporto tra l’articolo 2087 del Codice civile e l’utilizzo di strumenti basati sull’IA, evidenziando come l’innovazione tecnologica non riduca gli obblighi di tutela del datore di lavoro, ma possa anzi ampliarne il contenuto.

L’articolo 2087 come norma “aperta”

L’articolo 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Proprio perché formulata come una norma di carattere generale, questa disposizione viene considerata una “norma di chiusura” del sistema prevenzionistico: non si limita al rispetto delle prescrizioni espressamente previste dalla legge, ma richiede di adeguare costantemente le misure di prevenzione all’evoluzione delle conoscenze tecniche e organizzative.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella prevenzione

L’impiego dell’intelligenza artificiale è destinato a incidere sempre più sulle attività di prevenzione aziendale. Tra gli ambiti di possibile applicazione figurano:

  • il supporto alla redazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • l’analisi di grandi quantità di dati per individuare situazioni di rischio;
  • l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale sempre più evoluti e integrati con tecnologie intelligenti.

Questi strumenti possono migliorare la capacità di individuare e prevenire i pericoli, ma non sostituiscono il giudizio professionale e le responsabilità del datore di lavoro.

La responsabilità resta in capo al datore di lavoro

L’analisi evidenzia come l’adozione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale non comporti un trasferimento delle responsabilità.

Il datore di lavoro continua infatti a essere tenuto a verificare che le misure adottate siano adeguate ai rischi effettivamente presenti nell’organizzazione e che le tecnologie utilizzate siano affidabili, aggiornate e correttamente integrate nel sistema di prevenzione aziendale.

L’IA rappresenta quindi uno strumento di supporto alle decisioni, ma non può sostituire la valutazione umana né esonerare dagli obblighi previsti dalla normativa.

Tecnologia e prevenzione devono evolvere insieme

L’evoluzione tecnologica impone una continua revisione delle strategie di prevenzione. Secondo gli autori dell’approfondimento, il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, già alla base dell’interpretazione dell’articolo 2087, assume oggi un significato ancora più attuale: l’innovazione deve essere utilizzata per migliorare la tutela dei lavoratori, senza far venir meno il dovere di controllo, aggiornamento e vigilanza che rimane in capo al datore di lavoro.

L’intelligenza artificiale può offrire nuove opportunità per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma il suo impiego richiede competenze, valutazioni accurate e una gestione responsabile, affinché l’innovazione tecnologica si traduca in un reale incremento dei livelli di protezione.

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