Sicurezza sul lavoro: la somma per estinguere la contravvenzione non può essere rateizzata

INL no rateizzazione pexels-pixabay-221174

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Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026, pubblicata il 24 settembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce indicazioni operative sulla possibilità di rateizzare la somma prevista dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994, nell’ambito della procedura di prescrizione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il chiarimento riguarda un aspetto specifico della procedura: la somma che il contravventore deve pagare dopo aver ottemperato alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza non può essere versata a rate.

Come funziona la procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994

Il D.Lgs. 758/1994 prevede una procedura che consente di estinguere determinate contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro a seguito della regolarizzazione della violazione.

L’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione, indicando le misure necessarie per eliminare la violazione e fissando un termine per l’adempimento. Una volta verificata l’ottemperanza, l’articolo 21 prevede che il contravventore sia ammesso a pagare, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.

L’adempimento alla prescrizione e il pagamento della somma costituiscono condizioni della successiva estinzione del reato, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto.

Perché non è possibile chiedere la rateizzazione

Secondo l’INL, la somma prevista dall’articolo 21 non può essere assimilata a una sanzione amministrativa ordinaria. Per questo motivo non trova applicazione l’articolo 26 della legge n. 689/1981, che disciplina la possibilità di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Di conseguenza, l’autorità di vigilanza non può concedere una rateizzazione né differire il pagamento: l’importo deve essere corrisposto integralmente entro il termine di 30 giorni previsto dalla procedura.

Il termine assume inoltre carattere perentorio secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nelle indicazioni operative: il mancato pagamento nei termini impedisce l’estinzione della contravvenzione attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994.

Una procedura diversa dalla multa stabilita dal giudice

È importante distinguere questo pagamento dalla pena pecuniaria eventualmente stabilita dal giudice nell’ambito del procedimento penale.

La somma versata ai sensi dell’articolo 21 è infatti parte della procedura speciale di estinzione della contravvenzione conseguente all’ottemperanza alla prescrizione. Diversa è la situazione della sanzione pecuniaria eventualmente applicata con una sentenza o con un decreto penale: in quest’ultimo caso possono trovare applicazione le specifiche disposizioni del codice penale in materia di pagamento rateale della pena pecuniaria.

Il chiarimento dell’INL consente quindi di definire con maggiore precisione un passaggio della procedura: l’adempimento alla prescrizione non consente di dilazionare il successivo pagamento della somma prevista dall’articolo 21. Per ottenere l’estinzione della contravvenzione, l’importo deve essere versato integralmente entro il termine stabilito.


Fonte: INL

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