La nuova Direttiva 2025/1801 del 23 giugno 2025 – che aggiorna gli allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999 – mira ad adattare al progresso scientifico e tecnico le modalità di controllo su strada delle merci pericolose. Per l’operatore della sicurezza sul lavoro, questa evoluzione normativa assume un ruolo concreto e significativo: infatti, molte delle attività di trasporto e movimentazione coinvolgono ambienti di lavoro dove la gestione delle merci pericolose incide direttamente su competenze, responsabilità, formazione e controlli.
Obiettivi principali
- Allineare la lista di controllo per i controlli su strada (allegato I) alle norme più recenti del sistema ADR (Accordo Europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e della direttiva interna.
- Rivedere la classificazione delle infrazioni (allegato II), suddividendole in tre categorie in funzione del livello di rischio: categoria I (rischio più elevato), categoria II e categoria III (rischio ridotto).
- Rafforzare la chiarezza delle responsabilità degli operatori della catena del trasporto – speditori, trasportatori, caricatori, destinatari – e il ruolo delle autorità di controllo nel verificare conformità e sicurezza.
Implicazioni per la sicurezza sul lavoro
Per chi opera negli ambiti del trasporto, della logistica o della movimentazione di merci pericolose, la direttiva comporta alcune ricadute pratiche da considerare:
- Formazione e competenze: Gli operatori della catena del trasporto devono essere aggiornati in merito alle modifiche normative e tecniche. Il mancato rispetto, ad esempio, del requisito che un conducente sia in possesso del certificato regolamentare di formazione può costituire una infrazione di categoria I.
- Procedure di controllo e audit interni: È necessario che le aziende integrino, nei propri modelli di controllo e audit, la lista aggiornata delle prescrizioni — ad esempio le nuove voci dell’allegato I. Ciò aiuta a prevenire infrazioni e incidenti legate a merci pericolose.
- Gestione delle infrazioni e misure correttive: Le infrazioni di categoria I prevedono misure immediate, come il fermo del veicolo, qualora riscontrino rischi elevati per la vita o per l’ambiente. Ciò si traduce per le imprese in procedure più stringenti di verifica e risposta rapida in caso di non conformità.
- Responsabilità e attribuzione delle mansioni: Essendo chiaramente individuati gli operatori della catena e le relative responsabilità (es. imballatori, caricatori, operatori di cisterne) secondo l’ADR aggiornato, le imprese devono assicurarsi che siano nominate le figure chiave e che tutte le mansioni siano coperte e competenti.
- Documentazione e tracciabilità: Uno degli elementi centrali riguarda l’obbligo di documenti conformi e disponibili, etichettature corrette, imballaggi approvati e marcature conformi. Il mancato rispetto può rientrare nella categoria I o II, a seconda del rischio.
Buone prassi per rendere operativa la direttiva
- Integrare nel manuale sul trasporto interno di merci pericolose (TMD) della propria azienda un capitolo dedicato alle novità dell’allegato I e II.
- Realizzare una sessione formativa aggiornata (ad esempio workshop o webinar) per tutti gli operatori coinvolti: spedizionieri, autisti, addetti al carico/scarico.
- Effettuare controlli interni simulati (“mock inspection”) per verificare la disponibilità della documentazione, lo stato degli imballaggi, la corretta marcatura e la presenza dei dispositivi di sicurezza.
- Stabilire un sistema di segnalazione interna rapida per eventuali non conformità, prevedendo l’intervento immediato in caso di infrazione di categoria I.
- Verificare con i fornitori e partner della filiera (imbottigliatori, trasportatori, destinatari) che siano anch’essi allineati alle nuove disposizioni e che abbiano aggiornato le proprie procedure.
Conclusione
La Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della regolamentazione del trasporto su strada di merci pericolose: il suo impatto non è solo normativo, ma operativo, e tocca molteplici aspetti della salute e sicurezza sul lavoro. Le imprese che operano in questo settore, e i professionisti della prevenzione, hanno dunque l’opportunità di rafforzare i propri sistemi di gestione, ridurre i rischi e promuovere una cultura della sicurezza sempre più consapevole.
La scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri è fissata al 23 giugno 2026, con applicazione a partire dal 24 giugno 2026.

