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Chi è l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e cosa fa

Partiamo dal leggere come definisce l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) il D.Lgs. 81/2008:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l),

il quale ultimo è a sua volta definito come

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
(art.2 c.1 lettere g) ed l)

L’ASPP è quindi, in sostanza, un collaboratore del RSPP con cui condivide l’obiettivo e il ruolo. Definizione ancora più chiara se si legge l’art. 33 dello stesso Decreto.

La definizione di ASPP non fornisce parametri numerici in ordine al numero di addetti da nominare né impone la nomina di almeno un ASPP. La norma si limita, all’art. 31 comma 2, a fornire un criterio giuridicamente vincolante per la nomina degli ASPP, specificando che

gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni […] devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda.

Quali sono le “caratteristiche dell’azienda” tale da determinare il numero “sufficiente” degli Addetti?

A esempio il settore di appartenenza, le dimensioni dell’organizzazione, i rischi, il numero di lavoratori, la presenza di unità produttive o di sedi/stabilimenti non ricadenti nel concetto di unità produttive, l’attività esercitata dall’azienda, le scelte organizzative sotto il profilo della salute e sicurezza, la complessità organizzativa aziendale ecc.

C’è poi un secondo elemento che si deduce dall’art. 32, commi 8-10, che riferisce dell’obbligo datoriale di

organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Oltre la sufficienza c’è quindi l’adeguatezza quali criteri indicativi. Se poi l’azienda volesse istituire un suo sistema gestionale interno (SGSL) come previsto dall’art. 30, dovrà ricordarsi che tra i requisiti di tale modello è prevista

un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio […].

Infine, chi nomina l’ASPP?

La legge non stabilisce in via esplicita, come nel caso del RSPP, chi debba nominare l’ASPP. Essa infatti non è richiamata tra gli obblighi del DdL previsti dall’art. 18. Però è citata nell’art. 31, c.1, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 98/2013, laddove prevede in via obbligatoria che

il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni […].

Un ulteriore chiarezza la apportò la risposta all’Interpello n. 1/2012, prodotta dalla Commissione:

l’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b).

Va comunque ricordato che la nomina dell’ASPP deve essere effettuata previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art.18 c.1 lett.s) in comb.disp. art.50 c.1 lett.c) D.Lgs. 81/2008).
La consultazione dell’RLS in ordine alla nomina dell’ASPP/degli ASPP è un obbligo penalmente sanzionato in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente.
Lo stesso interpello sottolinea che nel caso di un Servizio interno il DdL deve

dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.

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