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Le modifiche del Jobs Act

A Fine settembre sono stati emanati i Decreti Legislativi con i testi definitivi, tanto attesi, in attuazione del Jobs Act. E ReS li ha, come sempre, prontamente pubblicati.

I Decreti sono in vigore dal 24 Settembre.

In uno di questi, e precisamente nel D.Lgs. n. 151 del 14 Settembre 2015, troviamo al Capo III “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dove vengono introdotte diverse modifiche al D.Lgs. 81/2008 e ad altre norme connesse alle politiche di prevenzione.

In particolare l’articolo 20 del Decreto tratta: del lavoro accessorio, della revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre amplia la platea di coloro che possono rivolgere interpelli, sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, alla Commissione per gli interpelli. Tra cui aggiunge le Regioni e le Province autonome.

Nello stesso testo un particolare interesse merita l’introduzione di un maggiore spazio che acquisiscono l’Inail e le Asl nell’offrire contributi tecnici ai datori di lavoro. Tra gli strumenti che Inail e le Asl possono sottoporre alle aziende c’è l’OiRA – Online interactive Risk Assessment – cioè la valutazione interattiva online dei rischi (anche questo trattato più volte da ReS).

Ecco il testo:

e) all’articolo 28, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l’Inail,  anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all’articolo 2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) all’articolo 29, il comma 6-quater è sostituito  dal  seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk Assessment)»;

OiRA è una piattaforma europea online, rivolta in particolare alle piccole imprese, per creare strumenti di valutazione del rischio settoriali gratuite e facili da usare per le piccole e microimprese che potete trovare sul sito dedicato: http://www.oiraproject.eu/ anche in lingua italiana.

Dallo stesso Decreto vengono introdotte altre modifiche riguardanti lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, l’abrogazione di alcuni riferimenti al registro infortuni e in materia di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.

La scomparsa del registro Infortuni rientra in una impostazione nuova che demanda sia le denunce infortuni che la loro registrazione a livello informatico e che dovrebbe essere gestito dal SINP di prossimo avvio (si spera).

Altre novità  riguardano le modifiche delle definizioni del TU in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI (articolo 69, TU), in tema di generatori di vapore (articolo 73bis, TU) e con riferimento ad alcune necessarie correzioni di disposizioni sanzionatorie (articolo 87, TU). Inoltre una rilevante novità è stata apportata in materia di formazione dei coordinatori, prima non prevista, modifica che permette ai coordinatori di utilizzare – per il modulo giuridico e l’aggiornamento – la modalità e-learning.

Infine una modifica riguarda poi l’articolo 190 (Valutazione del rischio) in relazione alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, sostituendo il comma 5-bis e introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

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