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Lavori stagionali: disposizioni di tutela tra ambiguità e efficacia

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Con l’arrivo della bella stagione e la ripresa delle attività agricole, le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali tornano all’attenzione dei media e delle figure istituzionali. Eppure a tutela di questi lavoratori esistono da decenni regole e misure di prevenzione e protezione, relative sia al lavoro che agli ambienti in cui vengono alloggiati: disposizioni in vigore già nei Dpr degli anni ’50 e successivamente incluse dal legislatore dell’81 nel quadro delle norme della salute e sicurezza sul lavoro a tutela di tutti i lavoratori.

Successivamente, tuttavia, si sono succedute ripetute modifiche di carattere semplificativo che hanno introdotto elementi di ambiguità nella gestione della valutazione del rischio, della formazione e dei controlli sanitari.

Principali interventi di semplificazione

D.Lgs. 81/2008, Art. 3 comma 13

Prevede disposizioni semplificate per assolvere l’obbligo di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria “… limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative e per un numero di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali”, disposizioni da emanarsi con un decreto interministeriale. 

D.I. del 27 marzo nel 2013

Semplificazione per lavoratori stagionali con rapporto di lavoro per un numero di giornate non superiore a 50 nella stessa azienda, addetti a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per la salute e sicurezza (periodicità biennale, esonero del sopralluogo da parte del medico competente e validità della visita nelle diverse aziende) e per la formazione (consegna dei documenti certificati dall’ASL o da Enti bilaterali).

D.I. 27 marzo 2013 – Art. 3
(Semplificazioni in materia di informazione e formazione)

1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

L. 27 del 29 aprile 2020, mediante l’art. 78 e seguenti introduce nuove modifiche relative esclusivamente all’obbligo di sorveglianza sanitaria, per i lavoratori stagionali. Per cui in materia di formazione informazione restano in vigore le semplificazioni introdotte dall’art. 3 del DI del 27 marzo 2013.

La semplificazione attuale [1]

L. 27 del 24 aprile 2020 (art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies)

  • abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l’ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici
  • prevede che la visita medica abbia periodicità annuale (e non più biennale)
  • rimane l’esonero del sopralluogo da parte del medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell’ambito di una convenzione tra enti bilaterali e aziende
  • rimane la validità della visita medica e del giudizio di idoneità anche se il lavoratore presta la propria attività in più aziende
  • si riconferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o da medici del Dipartimento di prevenzione delle ASL
  • si rafforza il sistema della bilateralità attraverso convenzioni tra medici e aziende ed enti bilaterali.

Protocollo sanitario per lavoratori stagionali [2]

I lavoratori stagionali a tempo determinato (media 40gg.) addetti a lavorazioni generiche, semplici che non richiedono specifici requisiti professionali, sono esposti a rischio di:

  1. movimentazione manuale dei carichi,
  2. movimenti ripetuti
  3. posture incongrue 

A cui si sovrappongono condizioni di rischio come il microclima caldo severo, esposizione a radiazione solare, fatica fisica e di scarsa prevenzione sanitaria dei paesi di origine, che possono aggravare uno stato di salute già compromesso.
Di conseguenza la visita medica deve porre attenzione a:

  1. apparato muscolo scheletrico, colonna vertebrale e arti superiori
  2. patologie allergiche
  3. patologie polmonari e cardiovascolari
  4. patologie cutanee
  5. lo stato di vaccinazione antitetanica.

Materiale di supporto

Buon materiale di supporto per datori di lavoro e Rls è disponibile relativamente alla valutazione dei rischi. Materiali cui possono fare riferimento in primis i datori di lavoro e gli organi di vigilanza per prevenire gli infortuni, di cui ben conosciamo la gravità, ma anche i problemi di salute. I commenti retorici, a seguito di eventi che si ripetono regolarmente ogni anno, hanno fatto davvero il loro tempo: le regole ci sono sia per le condizioni di lavoro che di vita e vanno fatte rispettare unendo utilmente le forze dell’Ispettorato del lavoro e dei servizi di prevenzione delle Asl.

Un primo strumento relativo alla valutazione dei rischi, utilizzabile per la formazione degli stagionali, tradotto in 9 lingue (inglese, francese, rumeno, arabo, indiano, polacco, ucraino, slovacco, serbo), è costituito da 20 Schede [3] relative a:

  • attività di raccolta: ortaggi in tunnel (cetrioli, zucchine, melanzane…), Olive, Uve da vino, Uve da tavola, Piccoli frutti (colture in pieno campo o tunnel), Arance, clementine, mandarini e limone, Basilico in tunnel o serra, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Pomodori in serra Finocchi, Carciofo
  • macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili
  • fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi.

La Asl di Verona, Dipartimento di prevenzione[4], inoltre, mette a disposizione tre semplici Opuscoli che evidenziano le misure che i datori di lavoro devono adottare per rendere umanamente accettabile questo periodo di lavoro per i lavoratori stagionali.

Formazione lavoratori stagionali

Il primo Opuscolo propone 10 Schede sui rischi presenti nelle principali lavorazioni agricole, approvate dal Comitato regionale di coordinamento della Regione Veneto. Il testo, illustrato con moltissime immagini davvero molto efficaci, descrittive delle condizioni di pericolo, affronta con linguaggio semplice i rischi connessi all’utilizzo:

  • della trattrice
  • delle scale
  • della motosega
  • al giunto cardanico

e alle attività quali:

  • vendemmia manuale e raccolta di frutta
  • potatura manuale
  • movimentazione degli animali
  • stoccaggio di foraggi e mangimi
  • vinificazione e gestione della cantina

Abbiamo infine veramente un bel prodotto: la Scheda guanti relativa alle diverse tipologie di guanti, adeguati a ciascuna lavorazione e a ciascun rischio.

Sorveglianza sanitaria

Il secondo Opuscolo affronta il tema della sorveglianza sanitaria, di cui abbiamo già descritto le criticità che vengono evidenziate anche dagli gli autori del documento della Asl di Verona:

Ad oggi una larga parte della popolazione agricola è esclusa dall’obbligo giuridico di sorveglianza sanitaria in quanto lavoratore autonomo, coltivatore diretto e collaboratore familiare; solo una minima parte rientra nell’obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; altri, i lavoratori a tempo determinato e stagionali, pur rientrando nell’obbligo, non vengono in genere sottoposti a sorveglianza sanitaria per ostacoli di tipo organizzativo.

Idoneità degli alloggi temporanei

Il terzo Opuscolo affronta la delicata questione dell’idoneità degli alloggi temporanei per lavoratori stagionali in ambito rurale, individuando “Indirizzi per la verifica” della loro conformità alle disposizioni di legge e alle normative.

Idoneità degli alloggi temporanei per lavoratori stagionali in ambito rurale- le Le disposizioni di legge relative ai principali requisiti

D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
Punto 6 – Disposizioni relative alle aziende agricole.
Altre disposizioni normative (sicurezza elettrica e antincendio, igiene degli alimenti, ecc.).

Il documento analizza gli Alloggi temporanei in edifici rurali prendendo in considerazione:

  • i requisiti generali quali il riscaldamento, la sicurezza degli impianti, le misure di prevenzione incendi, l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento rifiuti
  • i requisiti degli ambienti quali le camere (cubatura, ventilazione igiene illuminazione, arredi, ecc.) i servizi igienico – assistenziali, i locali per la preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina e mensa).

Anche per quanto riguarda gli Alloggi temporanei in prefabbricati si considerano:

  • i requisiti generali: tra cui l’ubicazione, l’isolamento da umidità, il microclima, il riscaldamento, la sicurezza degli impianti, le misure di prevenzione incendi l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento rifiuti
  • i requisiti degli ambienti relativi alle caratteristiche strutturali delle camere e ai locali e doccia.

Come si può dedurre dalla lettura di questo breve indice, ma ancor più dai testi che alleghiamo, per i datori di lavoro vige un obbligo preciso di assicurare ai lavoratori condizioni di vita umane negli alloggi temporanei, sulla base di previsioni di legge (penalmente sanzionate) in vigore da decenni nel nostro paese.

Previsioni molto attente alla reale vivibilità di questi ambienti: tutto ciò sembra essere lontano anni luce dalle immagini che occasionalmente ci vengono presentate dalla stampa e dalla televisione sulle condizioni reali in cui molti lavoratori stagionali, per la maggior parte immigrati, sono costretti a vivere.

È quindi davvero, in questo caso, prioritariamente un problema di vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni legislative. Vigilanza che va esercitata mediante una forte alleanza tra i due rami, Dipartimenti di prevenzione delle Asl e Ispettorato del lavoro, ma anche con un forte coinvolgimento delle forze sociali, sindacati e associazioni imprenditoriali del settore.


NOTE

[1] La prevenzione in agricoltura nel Prp 202-2025, Regione Emilia Romagna. Le buone pratiche condivise di Sorveglianza Sanitaria: i lavoratori stagionali in agricoltura. Intervento di Antonia Maria Guglielmin, Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – Azienda USL di Bologna

[2] Corso di formazione Gestione del rischio in agricoltura e nelle lavorazioni forestali. Prevenzione dei rischi per la salute e la sorveglianza sanitaria, intervento di Manuela Peruzzi già Direttore SPISAL Aulss 9 Scaligera, dicembre 2022.

[3] A cura del Gruppo di lavoro di nomina ministeriale: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello politiche agricole, alimentari e forestali, INAIL, Gruppo di Lavoro del Piano Nazionale di Prevenzione Agricoltura.

[4] https://spisal.aulss9.veneto.it/

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