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La delega delle funzioni da parte del datore di lavoro

La possibilità data al datore di lavoro di delegare un suo collaboratore nelle attività di salute e sicurezza è regolata dall’art.16 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede appunto una apposita delega di funzioni.

La delega, dice l’articolo 16 è ammessa con questi limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto con data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Inoltre viene specificato che la delega non può riguardare la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP.

Un sindacato di base dei vigili del fuoco ha posto al Ministero del lavoro un interpello sul tema dell’obbligo o meno di accettare la delega da parte della persona individuata dal datore di lavoro.

IL 2 novembre il Ministero ha risposto sottolineando che tra le caratteristiche volute dall’art. 16, lett. e), c’è l’accettazione per iscritto della delega stessa il che non può che implicare la possibilità della non accettazione della stessa. Testualmente scrive in risposta a quanto richiesto:

Tra le caratteristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto” elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione.

Aggiungendo che:

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta. la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

Sull’argomento  vale la pena di aggiungere che:

  • alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
  • la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
  • il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.

Dall’insieme di questi elementi risulta chiaro che l’istituzione della delega, proprio perché si distingue dal semplice incarico, implica un assegnazione di un ruolo alla persona delegata la quale per questo, deve avere, o essere messo in grado di avere, tutti i requisiti professionali, i poteri organizzativi e di controllo e soprattutto i poteri di autonomia di spesa.

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