Sorvolando sui tempi di emanazione dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (atteso per il mese di giugno del 2022 ed emanato il 17 aprile 2025) – tempi/rinvii che non meritano commento – ci soffermeremo sui suoi contenuti, fornendo una sintesi utile a comprendere meglio cambiamenti/integrazioni rispetto alle precedenti norme e figure interessate.
Va ricordato che l’Accordo era ed è importante per una gestione uniforme della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, avendo il compito di “procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica”, ai sensi dell’art. 37, degli Accordi attuativi [1] del D.Lgs. 81/2008, che quindi vengono sostituiti da un dispositivo che rappresenta ora l’unico riferimento in materia.
Tra le innovazioni non possiamo non sottolineare l’importanza di una disposizione attesa da anni che interviene su una lacuna pericolosa, considerando la dimensione di impresa maggiormente diffusa nel nostro Paese: mi riferisco all’obbligo formativo di 16 ore previsto dall’Accordo nei confronti del datore di lavoro.
La Parte prima dell’Accordo definisce gli elementi di carattere generale relativi all’Organizzazione generale dei corsi, quali: individuazione dei soggetti formatori, requisiti dei docenti, organizzazione dei corsi, modalità di erogazione dei corsi di formazione, verbali delle verifiche finali, attestazioni, fascicolo del corso.
Per quanto riguarda i soggetti formatori l’Accordo fa riferimento a una prossima definizione dei requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori e dalla costituzione di un Elenco/Repertorio degli stessi.
Individuazione dei soggetti formatori
Soggetti istituzionali: elenco delle Amministrazioni pubbliche (Ministero del lavoro, Ministero della difesa, Ministero della salute, ecc.)
Soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Guri del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma, con esperienza almeno triennale di formazione in materia, derogabile per i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti avendo accreditamento regionale e requisiti dei docenti.
Altri soggetti: Fondi interprofessionali di settore che erogano formazione, Organismi paritetici (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 81/2008), Organizzazioni sindacali, Associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (elenco dei criteri)
Per i Requisiti dei docenti l’Accordo fa riferimento alla
normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.
È nella Parte seconda dell’Accordo che troviamo l’articolazione dei corsi di formazione specificamente rivolti alle diverse figure per quanto riguarda obiettivi, requisiti di accesso, percorso formativo e, con particolare attenzione ai corsi per l’utilizzo delle attrezzature, i requisiti dei docenti e le modalità di verifica dell’apprendimento. Nel riquadro che segue l’elenco delle figure interessate dalle nuove disposizioni.
Le figure interessate
- Corso per lavoratori preposti e dirigenti
- Corso per datore di lavoro
- Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs.81/08
- Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 81/2008
- Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs. 81/2008)
- Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Dpr 177/2011)
- Corsi per l’abilitazione degli operatori che utilizzano le attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ( per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori)
Per tutte le figure elencate nel riquadro precedente la Parte terza dell’Accordo definisce i anche i criteri dell’aggiornamento.
Le parti seguenti dell’Accordo affrontano le seguenti tematiche: Parte quarta “Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori, Parte quinta “Riconoscimento dei crediti formativi”, Parte sesta “Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo”, Parte settima “Altre disposizioni” – Entrata in vigore, Disposizioni transitorie, Formazione dei lavoratori somministrati e Disposizioni finali.
Per quanto riguarda le indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi rivolte ai soggetti formatori (descritte nella parte quarta) segnaliamo che l’approccio suggerito è un approccio per processi con riferimento al ciclo di Deming (PDCA) che prevede Plan (Pianificazione), Do (Realizzazione), Check (Monitoraggio e valutazione), Act (Riesame e adozione di misure di miglioramento), identificando i seguenti processi di produzione della formazione:
- analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione
- erogazione
- monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
- riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.
Sempre nel quadro delle indicazioni metodologiche tra le metodologie didattiche attive si fa riferimento anche all’utilizzo di strumenti e tecnologie per la formazione offerte dalle Ict (Information communication technologies) quale ad esempio la realtà aumentata e virtuale, pur specificando:
L’utilizzo degli ambienti virtuali può prevedere anche spazi tridimensionali dove gli utenti si muovono liberamente utilizzando degli avatar (metaverso). Il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7 e 8 del presente accordo.
Una posizione di prudenza pienamente condivisibile.
Il tema dei “Riconoscimento dei crediti formativi” viene trattato nella Parte quinta dell’Accordo si esamina il caso degli aggiornamenti per Rspp e Aspp e si ribadisce che:
Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell’Allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.
È quindi nell’Allegato III che troviamo la legenda dei crediti, totale o parziale, o i casi con obbligo di frequenza, in quanto non sono individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.
Nella Parte quinta, relativa al Controllo delle attività formative e al monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo, troviamo con riferimento all’art. 37 del D.Lgs.81/08 un importante richiamo ai compiti degli Organi di vigilanza in materia ribadendo che:
gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa [2].
Per quanto riguarda i riconoscimenti della formazione pregressa troviamo nelle Disposizioni transitorie declinato il riconoscimento della formazione per le diverse figure: lavoratori dirigenti e preposti, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, Rspp e Aspp, coordinatori per la progettazione e per l’ esecuzione dei lavori, lavoratori datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008.
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro nulla di nuovo si dice e l’Accordo prevede un semplice rinvio alla legislazione vigente facendo riferimento, in poche righe prima delle Disposizioni finali, a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Lavoratori somministrati
D.Lgs. 81/2015, Art. 35, comma 4
“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs81/08 Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”
L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Le riflessioni proposte costituiscono più un percorso guidato alla comprensione di un testo, forse davvero troppo corposo, che un articolo di valutazione.
Riteniamo infatti al momento che la priorità sia orientarsi nella struttura complessa dell’Accordo, dove cercare quel che ci interessa, oltre a individuare alcune novità di rilievo.
NOTE
[1] Accordi del 2011 e del 2012
[2] Criteri di monitoraggio e controllo che verranno definiti con l’Atto di cui al punto 1 parte I dell’Accordo.