Il 24 maggio 2026 rappresenta una scadenza rilevante per tutte le imprese italiane: da quella data si conclude il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Il provvedimento costituisce un vero e proprio testo unico della formazione sulla sicurezza, che sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016 in un quadro normativo organico e aggiornato. Da maggio 2026 tutti i nuovi percorsi formativi dovranno essere progettati ed erogati nel rispetto delle nuove disposizioni.
Datore di lavoro non RSPP: obbligo formativo per la prima volta
Una delle novità più significative riguarda i datori di lavoro non RSPP: il nuovo Accordo introduce per la prima volta un obbligo formativo specifico di 16 ore, da completare entro il 24 maggio 2027.
Per i datori di lavoro che svolgono anche i compiti di RSPP i percorsi vengono unificati in un modulo base di 16 ore e un modulo specialistico di 8 ore, comune a tutte le attività e non più differenziato per codici ATECO. Sono previsti ulteriori moduli aggiuntivi per i settori ad alto rischio, tra cui cantieri temporanei e mobili, edilizia, agricoltura, silvicoltura, zootecnia, pesca e industria chimica e petrolifera.
Dirigenti: corso base più snello
Per i dirigenti la durata del corso base scende da 16 a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento resta quinquennale.
Preposti: formazione più frequente e solo in presenza
La figura del preposto subisce le modifiche più incisive. Il corso base passa da 8 a 12 ore, l’aggiornamento diventa biennale (in precedenza era quinquennale) e la formazione può essere erogata esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona: non è più ammessa la modalità e-learning asincrona.
I preposti che alla data di entrata in vigore dell’Accordo risultavano formati o aggiornati da oltre due anni hanno l’obbligo di completare l’aggiornamento entro maggio 2026.
Attrezzature e ambienti confinati
Il nuovo Accordo disciplina in modo puntuale la formazione obbligatoria per l’utilizzo di attrezzature specifiche — come carriponte e macchine raccogli-frutta — e per le attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Per questi ultimi la formazione deve svolgersi esclusivamente in presenza, con un percorso di 12 ore (4 di teoria e 8 di pratica) e aggiornamento quinquennale.
Qualità e tracciabilità della formazione
Il nuovo quadro normativo rafforza gli standard documentali e di qualità per tutti i percorsi. Diventano obbligatori: la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte dei partecipanti, la corretta gestione delle iscrizioni, la tenuta dei registri d’aula e la tracciabilità completa dei percorsi. Il numero massimo di partecipanti per aula è fissato a 30.
La verifica dell’apprendimento non si esaurisce al termine del corso, ma deve essere monitorata anche durante l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, attraverso strumenti di osservazione e verifica successiva alla formazione.
Tempistiche per i neoassunti
Viene ribadito l’obbligo di formare i lavoratori contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, in concomitanza con la visita medica di idoneità ove prevista, e comunque prima dell’assegnazione alla mansione. Per il settore della ristorazione e delle imprese turistico-ricettive, in considerazione del profilo di rischio più basso, la formazione deve concludersi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
Conseguenze in caso di inadempimento
La mancata conformità agli obblighi formativi previsti dal nuovo Accordo può avere conseguenze significative in sede di ispezione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In particolare, può comportare il disconoscimento dei contratti a tempo determinato e la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

