fonte: Ministero del Lavoro
La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito indicazioni riguardo ai percorsi formativi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni. La richiesta di chiarimento è stata avanzata dall’Università degli Studi di Udine.
Cosa prevede la normativa
Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve garantire a tutti i lavoratori una formazione sufficiente e adeguata sui rischi specifici connessi alle mansioni e sulle misure di prevenzione.
Gli Accordi Stato-Regioni fissano durata e contenuti minimi dei corsi, con riferimento alla classificazione dei rischi basata sui codici ATECO. Nel settore istruzione (codice 85), il rischio è considerato medio, il che implica una formazione specifica di almeno 8 ore.
Chiarimento della Commissione
La Commissione ha precisato che i docenti il cui lavoro non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto possono partecipare ai corsi previsti per la categoria di rischio basso.
Tuttavia, il datore di lavoro resta responsabile di assicurare che la formazione sia adeguata alla valutazione dei rischi aziendali, adattando contenuti e durata se necessario.
In altre parole, la classificazione del corso può basarsi sull’effettiva esposizione ai rischi dei singoli docenti, indipendentemente dal codice ATECO dell’istituto o dell’università, come confermato anche da precedenti interpelli.
Conclusioni
- I docenti non esposti a rischi medio-alti possono seguire i corsi per rischio basso.
- L’obbligo del datore di lavoro di garantire una formazione adeguata resta invariato.
- La durata e i contenuti dei corsi devono sempre riflettere i risultati della valutazione dei rischi.

