Il 25 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro ha riaperto le consultazioni del Tavolo tecnico complementare n. 2, ovvero il Tavolo delle Associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi. Temi oggetto del confronto: la salute e la sicurezza nel settore edile e le Linee guida sui Near miss.
Del confronto abbiamo notizia mediante la segnalazione che la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha pubblicato sul proprio sito (da poco riprogettato e reso ancora più fruibile), con il documento presentato insieme all’Associazione Ambiente e Lavoro [1].
Val la pena sottolineare alcuni elementi della nota redatta dagli esperti della Consulta, mentre rinviamo alla lettura del documento completo allegato.
Salute e sicurezza in edilizia
In merito due elementi centrale con riferimento alle osservazioni presentate.
- La complessità organizzativa del settore fa si che in questo più che in altri comparti lavorativi il sistema dei rapporti di lavoro, così come il quadro organizzativo delle attività, abbia un’influenza determinante sulle condizioni di lavoro degli operatori. Quindi non possiamo affrontare le tematiche di salute e sicurezza prescindendo dalla presenza nel settore di alti livelli di precarietà, di lavoratori stranieri, lavoratori in nero e dal frazionamento del sistema degli appalti che, nella catena, giunge fino ai lavoratori autonomi e alle partite Iva.
- Moto utile per la definizione delle misure di contrasto ai livelli attuali di rischio la descrizione del quadro del settore presentato tenendo conto di dati importanti del Sistema informativo che ne permettono una comprensione più oggettiva e aderente alla realtà:
– i lavoratori precari hanno un rischio di infortunio doppio rispetto a quelli più stabilizzati
– i lavoratori stranieri hanno un rischio di infortunio più elevato rispetto ai lavoratori italiani
– più della metà (54%) degli infortuni gravi e mortali è dovuta a cause connesse con l’organizzazione del lavoro; questa percentuale è anche maggiore negli infortuni plurimi (Informo)
– il 60% delle sanzioni comminate dalle ASL riguarda fattori inerenti l’organizzazione del lavoro (Previs, campione di 18.560 sanzioni)
– infortuni in edilizia: si stima il 70% in regime di appalto/subappalto (Fillea Cgil).
Le proposte della Consulta sul terreno normativo pertanto non possono che riguardare:
- il recupero del tema della qualificazione delle impresse, di fatto eluso con il provvedimento della patente a punti – in merito alla quale sia la Consulta che Ambiente e lavoro hanno espresso a suo tempo una valutazione critica che abbiamo condiviso [2] – chiedendo la revisione dei criteri per l’ottenimento della patente a crediti con requisiti aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge ( tra cui l’obbligo di avere almeno il 30% del personale con esperienza e assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’integrale applicazione di contratti e accordi collettivi con organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, nonché il subappalto consentito solo previa espressa autorizzazione del committente).
- la disciplina degli appalti pubblici e privati, il sistema degli appalti e dei subappalti deve prevedere misure che premino la sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro, sia negli appalti pubblici che in quelli privati
- la necessità che salute e sicurezza sul lavoro permeino tutti i provvedimenti di politica economica e sociale che incidono sull’attività produttiva lavorativa (“tutte le misure di sostegno alle imprese dovrebbero prevedere investimenti per la sicurezza del lavoro. Ciò è particolarmente importante in questo periodo di maggiori investimenti e risorse in attuazione del Pnrr. L’esempio del “110%” è stato, a questo proposito, un esempio negativo”).
Vigilanza
Anche in tema di vigilanza gli indirizzi proposti tengono conto delle caratteristiche del settore per quanto riguarda i rapporti di lavoro e il sistema degli appalti, controlli quindi che dovrebbero interessare l’intera filiera produttiva, i rapporti committente/ appaltanti/ appaltatori e in particolare la mano d’opera precaria e extracomunitaria. Si auspica inoltre una forte capacità di coordinamento tra ispettori Asl e ispettori del lavoro, coordinamento che non è certo facilitato dalle politiche nazionali orientate al rafforzamento di uno solo dei due sistemi (Inl) [3]. Inoltre si sottolinea :
la qualità della vigilanza non deve essere formale, ma entrare nel merito dei problemi dell’organizzazione della sicurezza.
Formazione
Considerando il gran numero di lavoratori extracomunitari nel settore edilizia si ritiene che per questi lavoratori sia necessaria una formazione specifica a partire dalla conoscenza della lingua italiana.
Considerando le caratteristiche del settore e la necessità di una formazione realmente efficace si ritiene che debba essere vietata la formazione con modalità e-learning in quanto poco efficace per questi contesti lavorativi e facilmente eludibile.
Linee guida per i Near miss
Questo secondo tema affrontato nella consultazione del Ministero del lavoro ha una grande rilevanza in quanto:
- garantisce non solo un monitoraggio attento, momento per momento, delle condizioni di rischio che possono insorgere sul posto di lavoro
- ma rappresenta anche una leva importante, sempre se non intesa in maniera formale, per rendere possibile la partecipazione dei lavoratori in termini operativi
L’impegno in merito nasce dalle nuove disposizioni previste dall’art. 15 della L. 198/25 la quale afferma che le aziende con più di 15 dipendenti
comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.
Art. 15 Legge 198 del 2025
Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
(Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati).
Le nuove disposizioni non implicano l’interessamento del sistema sanzionatorio per la mancata comunicazione prevista dalla Legge 198, pertanto trattandosi di azioni volontarie di miglioramento della cultura della prevenzione, al fine di rendere realistica l’operazione, gli esperti della Consulta ritengono che per favorire l’adesione a tali procedure siano indispensabili azioni di promozione a supporto che condividiamo pienamente:
- “campagne informative realizzate a livello centrale e territoriale
- azioni di promozione poste in essere nell’ambito delle attività di prevenzione dei Servizi di prevenzione delle ASL, in particolare nell’ambito dei Piani mirati di Prevenzione previsti dai Piani nazionale e regionali di Prevenzione; il Ministero della Salute dovrebbe dare indicazioni in tal senso
- inserimento dell’argomento nei programmi di formazione, in particolare, ma non solo dei datori di lavoro
- incentivi alle imprese virtuose che a cascata dovrebbero riversarsi sulle figure aziendali, lavoratori compresi (ruolo Inail). Al riguardo, bene l’accordo Inail Formedil che potrebbe essere riprodotto anche per altri settori
- valutazione a distanza di tempo dell’adesione e dell’efficacia del “progetto” delineato dalle Linee guida”.
NOTE
[1] Per la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione hanno partecipato, come nei precedenti incontri, Susanna Cantoni, Vicepresidente e Norberto Canciani, coordinatore del Gruppo di lavoro sulla Formazione. Canciani vi ha partecipato anche in qualità di Presidente di Ambiente e Lavoro.
[2] https://www.repertoriosalute.it/patente-a-punti-piu-sicurezza-in-edilizia/
[3] Vedi Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Anno 2026 del Ministero del Lavoro.

