Formazione sulla sicurezza: va avviata subito, nessun rinvio di 60 giorni. Le indicazioni dell’Ispettorato

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Con la Nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha dato nuove indicazioni operative sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. La nota si rivolge agli ispettori e serve a uniformare i controlli sugli obblighi formativi dei datori di lavoro.

L’aggiornamento era necessario dopo due novità:

La nota tiene conto anche di un parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro.

La regola generale: la formazione parte con l’assunzione

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione sia erogata quando inizia il rapporto di lavoro, oppure quando inizia l’utilizzo di un lavoratore in somministrazione.

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni. Secondo l’Ispettorato, quella possibilità era stata spesso interpretata come un permesso di rimandare anche l’inizio della formazione. Il nuovo Accordo del 2025 l’ha eliminata, quindi il riferimento ai 60 giorni non vale più.

Resta fermo anche l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi prima che cominci a lavorare, previsto dall’articolo 36.

Turismo e ristorazione: 30 giorni per completare il percorso

Il decreto-legge 159/2025 ha introdotto una regola specifica per due settori: il turistico-ricettivo e la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e simili). Qui la formazione e l’addestramento possono essere completati entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.

L’Ispettorato precisa che si tratta di una deroga limitata:

  • vale solo per i lavoratori impiegati in questi due settori;
  • riguarda solo il termine per completare il percorso;
  • la formazione deve comunque essere avviata all’assunzione;
  • il lavoratore può lavorare prima che il percorso sia finito.

Quali documenti possono chiedere gli ispettori

La nota spiega anche come devono comportarsi gli ispettori quando il datore di lavoro non ha ancora gli attestati di formazione. In questo caso possono chiedere documenti che dimostrino che il percorso è stato almeno avviato al momento dell’assunzione. Gli esempi indicati sono:

  • comunicazioni con l’ente di formazione per prenotare i corsi, inviate via PEC o con un’altra modalità che dia una data certa;
  • la richiesta di collaborazione a un organismo paritetico;
  • se i corsi sono organizzati direttamente dall’azienda, i contatti con il docente;
  • il confronto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sull’organizzazione dei corsi.

La violazione scatta solo se il datore di lavoro non presenta né gli attestati né alcun documento che provi l’avvio del percorso. In questo caso gli ispettori contestano la violazione dell’articolo 37 e impartiscono una prescrizione. La formazione va completata nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall’assunzione. Per i contratti più brevi di 30 giorni, i tempi devono essere adeguati alla durata del rapporto.

Per dimostrare di essersi messo in regola, il datore di lavoro dovrà poi presentare gli attestati che provano la conclusione dei corsi.

Sospensione per lavoro irregolare

La nota aggiorna anche le istruzioni del 2021 (circolare INL n. 3/2021) sulla sospensione dell’attività per lavoro “nero”. Per ottenere la revoca, il datore di lavoro deve mettere in regola non solo il rapporto di lavoro, ma anche gli obblighi di sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

Per la formazione è sufficiente dimostrare di aver prenotato i corsi, programmati per concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dall’assunzione.

Cosa conviene fare in azienda

Le indicazioni dell’Ispettorato riguardano tutte le imprese, ma soprattutto i settori con molte assunzioni stagionali o a breve termine. Alcune attenzioni utili:

  1. Programmare la formazione prima dell’assunzione, o al più tardi il primo giorno, anziché rimandarla.
  2. Conservare le prove della prenotazione dei corsi, con data certa (per esempio una PEC all’ente di formazione).
  3. Informare subito il lavoratore sui rischi della mansione, prima che inizi a lavorare.
  4. Archiviare gli attestati appena i corsi si concludono.
  5. Nel turismo e nella ristorazione, tenere sotto controllo la scadenza dei 30 giorni per ogni nuovo assunto.

Fonti

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