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Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, nel settore industria e navigazione

circolare inail 47 2020

fonte: Ministero del Lavoro


Con la Circolare Inail n. 47 del 28 dicembre 2020 e il relativo Allegato, l’INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite (riportati nella Circolare 6 maggio 2020, n. 18). Il provvedimento prosegue, dunque, l’iter avviato lo scorso 3 agosto 2020, dal Decreto con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva provveduto alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore dell’industria e della navigazione.

In particolare, il Decreto rivaluta dello 0,5% le prestazioni economiche erogate dall’Istituto, con decorrenza dal 1° luglio 2020, e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.636,20 e di euro 30.895,80.

Di seguito le tipologie interessate:

  • Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari;
  • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del Codice Civile;
  • Lavoratori di società a compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84;
  • Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part time;
  • Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time;
  • Retribuzione di ragguaglio;
  • Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati;
  • Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti;
  • Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari.

Per maggiori dettagli, consulta la Circolare dell’INAIL.

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