Interpello n. 4/2025: il DURC di congruità anche per imprese non edili

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, con il quale chiarisce importanti aspetti riguardanti l’obbligo della certificazione di congruità della manodopera – il cosiddetto DURC di congruità – in relazione alle imprese che operano in cantieri edili ma non sono classificate come imprese del settore edile.

Contesto e quesito

L’istanza è stata presentata da Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche – ANIE, la quale ha chiesto se:

  • la disciplina sulla verifica della congruità della manodopera si debba applicare solo alle imprese che applicano il CCNL Edilizia;
  • l’iscrizione alle Casse Edili e/o Edilcasse sia obbligatoria anche per imprese di altri settori, che realizzano lavori in cantiere riconducibili all’edilizia.
Quadro normativo principale
  • La verifica della congruità della manodopera è stata introdotta dall’art. 8 comma 10-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76.
  • Il regolamento applicativo è il Decreto Ministeriale 25 giugno 2021 n. 143, che stabilisce che la verifica riguarda l’“incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile” e che il calcolo deve riguardare il valore dei lavori edili previsti nell’opera.
I chiarimenti dell’Interpello

Il Ministero chiarisce che:

  • la verifica di congruità riguarda esclusivamente l’intervento effettivamente inquadrabile come “lavoro edile” all’interno dell’opera complessiva. Attività non edili – anche se connesse alla fornitura di materiali o apparecchiature – non sono computate nel calcolo della manodopera per la verifica.
  • per le imprese che prevalentemente svolgono attività edile sussiste l’obbligo sia di richiedere il DURC di congruità sia di iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa.
  • per le imprese che invece prevalentemente operano in altro settore, ma eseguono lavori edili all’interno di un cantiere, l’obbligo è limitato solo alla richiesta del DURC di congruità per le parti edili realizzate; non sussiste, per tali imprese, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Le Casse competenti devono rilasciare il DURC anche a queste imprese senza imporre l’iscrizione e addebitando solo i costi del servizio.
Implicazioni operative per imprese e professionisti della prevenzione
  • Le imprese che realizzano opere edili, anche se non identificabili come “edili” nel complesso della loro attività, devono comunque considerare la verifica di congruità quando operano in cantieri.
  • Il reclutamento e l’uso di manodopera dev’esser tracciato in modo chiaro: si devono distinguere le parti effettivamente edili da quelle non edili.
  • Le imprese “non edili” dovranno dotarsi del DURC di congruità per le parti edili affrontate in appalto, anche se non si iscrivono alla Cassa Edile. Questo semplifica l’onere amministrativo rispetto alle imprese del settore edile puro.
  • Per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, consulenti, HSE manager) è utile aggiornare le procedure interne per la verifica del DURC di congruità e per la distinzione tra lavori edili e non edili all’interno dell’appalto.
Citazione del documento ufficiale

Il testo integrale dell’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025.

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