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DPR 146/2018, attuazione del regolamento (UE)517/2014 sui gas fluororati ad effetto serra: nuove scadenze

gas fluororati
DPR 146/2018, attuazione del Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluororati ad effetto serra: nuove scadenze

Il 25 luglio 2019 decorre l’obbligo di iscrizione al registro e di comunicazione dei dati di vendita per le imprese che forniscono gas fluororati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluororati.

L’articolo 15 del DPR 146/2018 conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente DPR 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  • Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  • Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal DPR 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

  • Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  • Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE)842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Il 25 settembre 2019 decorre l’obbligo, di comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Abrogazione (a decorrere dalle date sopra indicate) del registro d’impianto e del registro cartaceo dei rivenditori.
Abrogazione dell’obbligo di comunicazione annuale.

Per ulteriori approfondimenti: https://www.fgas.it/

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