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Datore di lavoro e  medico competente: quale relazione?

Fonte: Ats Brianza


La guida pubblicata dalla ATS della Brianza si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente e in modo più articolato sul rapporto tra datore di lavoro e medico competente.

> Piano Mirato Prevenzione: Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente
Scheda di autovalutazione

La guida parte dalla precisazione degli obblighi previsti all’art. 18 per il Datore di Lavoro, il quale ha

l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti la tutela della loro salute e la prevenzione dei rischi, anche utilizzando la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ove prevista, garantendo allo stesso massima autonomia.

Inoltre è  importante che il datore di lavoro, all’atto della nomina del medico competente,

verifichi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari

– previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 – e

la presenza all’interno del Registro Nazionale dei medici competenti.

Si ricorda che il registro è stato istituito dal Decreto 4 marzo 2009 ed è gestito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (tuttavia, come indicato nel decreto, l’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio di medico competente: il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.L.gs 81/2008).

Si sottolinea poi che il medico competente

deve essere equidistante tra il datore di lavoro e il lavoratore e nel caso vi fossero interessi contrapposti, il suo dovere è sempre e comunque la massima tutela della salute del lavoratore.

Inoltre il rapporto tra medico competente e datore di lavoro

deve essere chiaro rispetto alla complessità delle attività svolte dallo stesso: sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, collaborazione nell’attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, visite su richiesta dei lavoratori e relazioni sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria.

La guida segnala che la qualità del DVR e di conseguenza la qualità della valutazione dei rischi, è

garantita dal rispetto di alcuni ‘requisiti minimi’ espressamente richiamati dalla norma, quali:
a) La presenza di una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, che viene garantita dalla completezza della valutazione (tutti i fattori di rischio sono stati adeguatamente analizzati e descritti, tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori sono stati considerati), dalla messa a disposizione di informazioni che permettano una corretta collocazione di pericoli e lavoratori (descrizione di ambienti, cicli lavorativi, materiali utilizzati, ecc.), e dalla rassegna delle fonti informative che possono essere di tipo tecnologico (materiali, macchinari), di tipo igienistico (precedenti indagini o misure degli agenti di rischio), di tipo sanitario (infortuni, malattie professionali, dati del monitoraggio biologico) e riguardanti il personale (numero, età, sesso, turni, distribuzione);
b) I criteri adottati per la valutazione, dove dovrebbero comparire il numero e la qualificazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi, la parte svolta e il tempo dedicato da ogni soggetto, il metodo di raccolta e di elaborazione delle informazioni, l’integrazione delle figure e delle varie fasi della valutazione dei rischi, l’affidabilità tecnica dei dati sperimentali raccolti e il coinvolgimento dei lavoratori, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori;
c) L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate nonché delle attrezzature di protezione utilizzate, il cui rispetto è verificabile dalla completezza delle misure adottate e/o da adottare, dalla loro organizzazione secondo la gerarchia preventiva – eliminare, ridurre e controllare i rischi (privilegiando e dando priorità alle misure preventive collettive rispetto a quelle individuali), dalla chiara indicazione delle procedure di lavoro in sicurezza, dall’informazione e formazione sui rischi e dalla sorveglianza sanitaria;
d) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di cui si dovrà valutare la congruenza rispetto alla gravità e diffusione dei rischi (con rispetto dei principi gerarchici della prevenzione e delle priorità di intervento in relazione alla prevenibilità dei rischi stessi), alla fattibilità tecnica e/o organizzativa, all’organizzazione e risorse dell’azienda (costi/ benefici), alla definizione dei tempi di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione e alla partecipazione al processo dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS).

La guida infine ritiene

utile solo ai fini indicativi riportare criteri ottimali e minimali in ordine al contratto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e medico competente:
a) Criteri ottimali per la definizione del contratto tra datore di lavoro e medico competente: “precise indicazioni che riportino il rispetto delle parti dei principi contenuti nei codici etici (ICOH – ANMA); totale autonomia del medico competente nel rapporto con l’azienda per quanto attiene i suoi compiti; garanzia che possa svolgere pienamente e in autonomia i compiti previsti dalla normativa; tariffe delle prestazioni;
b) Criteri minimali per la definizione del contratto tra datore di lavoro e medico competente: contenuti minimi che devono essere presenti nella lettera di nomina controfirmata sia dal medico competente che dal datore di lavoro in cui da un lato il medico competente si impegna a svolgere le attività previste dalla normativa ex art. 25 e ex art. 41 del D.L.gs 81/08, dall’altro il datore di lavoro si impegna al rispetto dei principi di autonomia deontologica con la garanzia che il medico competente possa svolgere pienamente tutti i compiti previsti dalla normativa con adeguato supporto da parte dell’azienda e un generico rimando al fatto che le tariffe siano adeguate ad una prestazione professionale specialistica.

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