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COVID-19: esonero contributivo per le aziende rientranti nel campo applicativo dei Fondi di solidarietà alternativi

esonero contributivo

​Con il Messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, l’INPS fornisce nuovi chiarimenti sull’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, secondo quanto previsto dall’art.  3 del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126) e, in particolare, sulla possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi (art. 27 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).

Nel richiamare i precedenti provvedimenti, l’Istituto conferma che possono accedere all’esonero le aziende che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 – 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27), ovvero dei trattamenti di CIGO, ASO e CIGD.

Per i datori di lavoro che, invece, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’art. 27 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), l’Ente ricorda che la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 19, comma 6) non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS, né ad un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Pertanto, ai fini dell’accesso all’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del Decreto Agosto, è necessaria l’individuazione della precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme emanate in fase emergenziale.

Sul punto l’INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce che – stante l’alternatività tra l’esonero contributivo di cui all’art. 3 Decreto Agosto ed i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del medesimo Decreto – possono accedere a tale esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

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