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Bozza di indirizzi per la prevenzione di infortuni correlati all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti: una nota di CGIL CISL UIL

Nota di CGIL-CISL-UIL su Bozza di indirizzi per la prevenzione di infortuni correlati all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti

In primo luogo si intende precisare che la modalità seguita dall’autore del documento (Comitato ex art.5 del d.lgs.81/08 s.m.) denominato Bozza di indirizzi per la prevenzione di infortuni correlati all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti per svolgere la consultazione delle parti sociali, prevista espressamente dal decreto su richiamato, non risponde minimamente ai criteri previsti per tale procedura.

Inoltre, quanto affermato dal Coordinatore nazionale delle Regioni in sede di Commissione consultiva permanente, a fronte della Sua richiesta di poter inviare proposte di merito sul testo in oggetto da parte delle Regioni, non può che sollevarci ampie perplessità, tenuto conto che tale documento è stato presentato sottolineando (da parte del dott. Rossi, prima e dott. Marano, poi) la già avvenuta approvazione da parte del Comitato ex art.5, di cui il Coordinatore delle Regioni è componente ufficiale.

Infine, desta perplessità la richiesta di avvallo di un documento (qui in oggetto), sia dalle parti sociali che dai componenti della Commissione consultiva permanente, elaborato e approvato da un organismo, quale il Comitato ex art.5 del d.lgs.81/08 s.m., prima declassato dallo stesso Ministero della Salute, a mero gruppo tecnico di lavoro, oggi non più in esercizio e, attualmente non in procinto di essere ri-costituito.

Entrando nel merito dell’articolato del documento in oggetto, le dirimenti problematicità che emergono sono soprattutto riferite a quanto scritto in relazione all’individuazione e all’erogazione di sanzioni per quanto riguarda lo stile di vita quelle legate ai provvedimenti concernenti l’idoneità o meno alla mansione.

Gravi dubbi emergono anche rispetto al tema dell’incertezza e dell’assenza di garanzie per il reintegro nella mansione del lavoratore nel caso auspicabile in cui venga a cessare il suo stato di inidoneità alla mansione stessa.

Riveste, inoltre, specifico carattere di gravità, anche rispetto a formulazioni pregresse già criticate unitariamente dalle scriventi OO.SS., la proposta relativa dell’estensione di controlli specifici sullo stile di vita per i lavoratori dell’edilizia (“operatori che svolgono attività ad altezza superiore ai due metri”, allegato A pagina 8); peri i minatori e i cavatori (allegato A pagina 8); e, per una parte imprecisata, ma vasta, di lavoratori della sanità (allegato A pagina 7).

Altre perplessità riguardano i paragrafi 1 (Anamnesi), 2 (Esame obiettivo) e 3 del documento in oggetto: in essi, infatti, è sistematica e deliberata l’impropria e insostenibile sovrapposizione tra stile di vita del lavoratore (sul quale il medico competente dovrebbe, in pratica, indagare) “assunzione semplice o sporadica di stupefacenti o di alcol” e “idoneità alla mansione nel momento e nel luogo in cui essa viene espletata”: unico criterio valido per l’ammissione o meno all’effettuazione della mansione stessa.

Ancora da rilevare, per quanto riguarda il paragrafo 4, la possibile richiesta di test sul capello; un tipo di test questo, in grado di riscontrare tracce dell’uso di sostanze dopo settimane o anche mesi rispetto al momento dell’assunzione. Non a caso, difatti, nello stesso paragrafo si fa riferimento all’unico testo che prevede questa azzardata ipotesi, ovvero l’accordo Stato-Regioni del settembre 2008. Accordo, significativamente citato anche a pagina 2 del documento in oggetto, in riferimento proprio al divieto “assunzione anche sporadica di sostanze”.
In tal senso occorre ricordare che le OO.SS. scriventi, reagirono a quell’intesa con un documento unitario, emanato a ottobre dello stesso anno (documento allegato alla presente). In esso si esprimeva “contrarietà” e”non condivisione” nei confronti dell’intesa, affermando, fra l’altro, che essa entrava “in forte contraddizione con norme attinenti le relazioni contrattuali, e anche con diritti individuali non negoziabili delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Per quanto poi concerne il settore dei trasporti e specificamente rispetto all’assunzione di sostanze, dopo il 2008 molte decine di migliaia di lavoratori sono stati sottoposti ai test; la maggioranza dei “positivi” è risultata tale in relazione alla cannabis; la maggioranza delle diagnosi in seguito effettuate dai Ser.T. “positivi” parlò di consumo sporadico e non di dipendenza o di abuso. Una riprova del fatto che il problema dello stigma sullo stile di vita (sostitutivo della cura e dell’assistenza per chi veramente abusa o dipende) è tutt’altro che una questione scolastica o di lana caprina.

Nel quadro di quanto detto, ritenendo il tema in parola di estrema delicatezza e complessità, si richiede di costituire un tavolo di lavoro tecnico di esperti, indicati dalle parti sociali e dalle istituzioni competenti, compreso le regioni, con lo scopo di andare a regolare la materia nel modo più adeguato e, comunque, all’insegna di un lavoro svolto secondo un modello tripartito di confronto e collaborazione permanente tra gli attori nazionali della prevenzione.

In allegato, alcune prime osservazioni che possono essere utili per avviare il confronto di merito. Si prega di considerare tali osservazioni senza alcun valore di esaustività, ancor più tenuto conto che le OO.SS. scriventi ritengono che le tabelle presenti nel documento abbiano bisogno di ulteriori approfondimenti.

>> continua nell’allegato…

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