Repertorio Salute

Asseverazione: questa sconosciuta

La parola asseverazione è utilizzata in ristretti ambiti giuridici e per situazioni specifiche, ad esempio per attestare la veridicità di una traduzione in ambito giuridico o commerciale.

Dall’aprile 2008, data dell’entrata in vigore del Decreto 81 la parola asseverazione è entrata nel mondo della prevenzione nei luoghi di lavoro. C’è però un precedente di cui va tenuto conto. Nel 2001 venne emanata una norma relativa alla Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, il D.Lgs. 231/2001.

Questa norma introduce la responsabilità amministrativa per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica. E per la prima volta nell’ordinamento italiano viene prevista la responsabilità delle aziende per reati posti in essere da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, all’art. 6 comma 1:

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), (in sostanza dagli amministratori o dai dirigenti dell’ente stesse. NdR) l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Cos’è un modello di gestione?

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, è l’insieme delle regole e delle procedure organizzative dell’ente volte a prevenire la commissione dei reati. In sostanza attraverso l’introduzione di un sistema gestionale il datore di lavoro costruisce un insieme di regole e procedure che prevengano i possibili reati e comunque attribuiscano (e redistribuiscano) le responsabilità a ciascuno dei suoi collaboratori e/o dipendenti. L’obbiettivo è quello, da una parte, di ridurre al minimo le possibilità che vengano commesse delle irregolarità e dall’altra che emergano con chiarezza le responsabilità. E soprattutto l’Azienda viene esonerata dalle possibili conseguenze dei reati commessi dai suoi collaboratori.

Eccoci arrivati al punto.

La condizione prevista del D.Lgs. n. 231/2001 si verifica anche per la complessa azione di prevenzione dei danni alla salute dei lavoratori. Anche qui l’obbiettivo è quello di prevenire ogni possibile rischio e ogni possibile reato. E quindi si ha l’esigenza di assegnare i compiti, le procedure, le regole e infine le responsabilità perché tutto avvenga correttamente. Il legislatore ha quindi pensato di introdurre anche nel D.Lgs.81/08, precisamente nell’art.30, la stessa modalità: l’istituzione di un modello di gestione. Ecco infatti cosa dice l’articolo 30:

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Il modello di gestione chiamato meglio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) o in ambito di sistemi preventivi SGSL cioè Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ha due caratteristiche:

  • è assolutamente volontario e non obbligatorio;
  • deve essere costruito in funzione delle caratteristiche proprie di ogni azienda e quindi non può essere un modello standard uguale per tutti.

È l’azienda che sceglie se vuole tutelarsi adottando efficaci sistemi di organizzazione e controllo interni. Nel caso non voglia costituirlo o non lo ritenga necessario ne affronterà le possibili conseguenze.

Quanto alla aderenza del modello gestionale alla concreta realtà aziendale è bene sottolineare che questa rappresenta la caratteristica essenziale del SGSL. Nessuno può pensare che basta adottare un sistema qualsiasi per liberarsi delle possibili conseguenze di reati commessi. Non a caso la norma sottolinea che il sistema deve essere “efficace”. L’efficacia non può darsi sulla base della mera adozione di un sistema perfetto sulla carta, ma che non è stato studiato, provato e assorbito dal complesso dei collaboratori aziendali.

Allora sorge un’altra domanda. Come può l’azienda, sottoposta alle mille proposte che appaiono quasi giornalmente sul web, vengono spedite per posta, vengono sollecitate da Consulenti, avere la garanzia che il sistema che intende adottare sia efficace e quindi la esoneri (tecnicamente si dice “sia esimente”) dalle responsabilità?

La norma offre dei riferimenti al comma 5 dello stesso art.30, ma soprattutto offre la possibilità di rivolgersi agli Organismi Paritetici per farsi “asseverare” (cioè farsi garantire l’efficacia) il proprio sistema gestionale o meglio farsi supportare nella sua costruzione (art. 51, comma 3 bis).

L’OPRAS sta avviando proprio in questi giorni la presentazione di una offerta di collaborazione e di asseverazione dei Sistemi Gestionali.

In ultimo ricordiamo che la norma dice che i Servizi di Prevenzione delle Asl nel “programmare le proprie attività (di vigilanza N.d.R.) possono tener conto dell’esistenza dei SGSL”. In parole povere la scelta da parte di una impresa dell’adozione di un sistema gestionale fornisce una indicazione di serietà e una garanzia di efficacia nel predisporre le necessarie misure di prevenzione dei rischi che gli Spresal dovranno tenere presente.

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