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Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari

L’Inail ha redatto un documento sulla pratica diffusa nelle aziende di sospendere i dispositivi di sicurezza, con riferimento al defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari e alla norma EN ISO 14119:2013.

Va precisato che la sospensione della funzione di sicurezza di un dispositivo

non è in assoluto vietata, purché prevista, e in tali casi si parla di condizioni di utilizzo a sicurezza sospesa ma con situazione di controllo del comando migliorato (ad esempio dispositivi di comando ad azione mantenuta, per spostamenti limitati, …).

In particolare si ricorre a tali condizioni di utilizzo

laddove si ha l’esigenza di eseguire alcune azioni di regolazione e di manutenzione con parti della macchina alimentate e/o in moto.

Il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’Inail ha pubblicato un documento dal titolo Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari. Norma EN ISO 14119:2013. Caso studio, dove con defeating si intende appunto la neutralizzazione di un dispositivo con funzioni di sicurezza per macchine ed attrezzature di lavoro.

Il documento nasce dalla collaborazione tra Inail, Ministero del Lavoro, Gruppo Interregionale macchine e impianti, Federmacchine, UNI, UCIMA, Schmersal Italia S.p.A., e ha l’intento di approfondire il defeating con particolare riferimento alla norma EN ISO 14119:2013 “Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e scelta”. Una norma che fornisce

indicazioni per la minimizzazione della possibilità di neutralizzazione in modo ragionevolmente prevedibile di detti dispositivi e definisce la neutralizzazione come l’azione che rende non funzionante o bypassa il dispositivo di interblocco, facendo sì che una macchina sia utilizzata in modo non previsto dal fabbricante o senza le necessarie misure di sicurezza.

Il documento cita l’articolo 71 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008). I datori di lavoro risultano coinvolti in questa problematica correlata alla sicurezza delle macchine in quanto

soggetti incaricati a prendere le misure necessarie affinché i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro siano ridotti al minimo e a impedire che le stesse attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

E aggiunge che  la norma EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, fornisce

alcune tipologie esemplificative di uso scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi, tra cui la scelta del comportamento derivante dall’adozione della ‘linea di minor resistenza’ nell’esecuzione di un compito e il comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze.

Nell’introduzione della pubblicazione Inail si indica poi che la neutralizzazione può avvenire mediante una manomissione o mediante una manipolazione o mediante un’elusione:

  • manomissione: “un’azione operata all’interno del dispositivo per modificarne il comportamento funzionale (es. modifica del software di funzionamento);
  • manipolazione: un’azione operata prevalentemente sul dispositivo di sicurezza facilmente rilevabile ad es. mediante una verifica dell’attrezzatura (es. nastro adesivo su interblocco);
  • elusione: un’azione che rende inefficaci i dispositivi di sicurezza senza operare sugli stessi (es. operatore che riesce a raggiungere la zona di pericolo senza aprire il riparo interbloccato)”.

Sono tre azioni che

comportano un bypass completo dei dispositivi di sicurezza ma che talvolta implicano conseguenze diverse, in funzione delle scelte progettuali operate, sia sulla severità degli eventi incidentali sia sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.

Il documento Inail rammenta che l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile

deve essere tenuto in considerazione dal fabbricante in sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all’atto della redazione delle istruzioni come richiesto dal punto 1.1.2c dell’allegato I del D.Lgs. 17/2010.

 

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