Nella seduta del 24 settembre 2026 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro ha approvato due nuove risposte. L’interpello è lo strumento previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 con cui organizzazioni sindacali e datoriali, ordini professionali ed enti pubblici possono chiedere chiarimenti di carattere generale sull’applicazione della normativa. Le indicazioni fornite dalla Commissione costituiscono criteri interpretativi anche per gli organi di vigilanza.
Interpello n. 3/2026: chi è “videoterminalista” e quali requisiti per i locali
Il quesito è stato presentato dall’Unione Sindacale di Base (USB) e riguardava gli agenti di stazione della metropolitana di Napoli. Le domande erano due:
- se questi lavoratori possano essere considerati addetti ai videoterminali, con tutto ciò che ne consegue in termini di pause, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi;
- se ai locali in cui operano si applichino i requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 su altezza, cubatura e superficie.
La Commissione ricorda innanzitutto di poter rispondere solo a quesiti di ordine generale, senza pronunciarsi su casi concreti.
Videoterminali. Nel merito, la Commissione richiama la definizione dell’articolo 173. Il Titolo VII del Testo Unico, dedicato alle attrezzature munite di videoterminali, si applica al lavoratore che usa queste attrezzature in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dall’articolo 175. Quando questa condizione è soddisfatta, le relative disposizioni si applicano a prescindere dal tipo di attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate sullo schermo.
Locali di lavoro. Sono luoghi di lavoro, secondo l’articolo 62, tutti gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda, oltre a ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore durante il lavoro. Anche ai locali che ospitano postazioni di controllo si applicano quindi il Titolo II e l’Allegato IV, con i requisiti su:
- altezza, cubatura e superficie;
- aerazione e illuminazione;
- microclima.
Restano valide le deroghe previste dallo stesso allegato. L’organo di vigilanza può consentire altezze inferiori quando lo richiedono esigenze tecniche, prescrivendo un’adeguata ventilazione. Per uffici e aziende commerciali i limiti di altezza sono invece quelli fissati dalla normativa urbanistica.
Interpello n. 4/2026: RLS e coordinatore per la progettazione
Il secondo quesito, presentato dalla FILCA CISL, il sindacato dei lavoratori delle costruzioni, chiedeva se uno stesso dipendente possa ricoprire contemporaneamente due ruoli:
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
Il Testo Unico prevede espressamente solo l’incompatibilità tra il ruolo di RLS e quello di responsabile o addetto del servizio di prevenzione e protezione (articolo 50, comma 7).
La Commissione ritiene però che, anche senza una norma esplicita, possa esserci incompatibilità tra RLS e CSP in un caso preciso: quando l’azienda opera direttamente nel cantiere, nella fase di esecuzione, con i propri lavoratori.
In questa situazione l’RLS eserciterebbe le sue funzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere. Le scelte fatte come coordinatore in fase di progettazione potrebbero quindi influenzare il suo ruolo di rappresentante, con il rischio di compromettere l’autonomia di giudizio, l’indipendenza e l’imparzialità richieste.
La Commissione richiama anche l’articolo 100, comma 4. La norma obbliga il datore di lavoro dell’impresa esecutrice a consegnare ai rappresentanti per la sicurezza una copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), perché possano essere informati e consultati. Questo presuppone una distinzione netta tra chi redige il PSC, cioè il coordinatore per la progettazione, e chi viene consultato su quel documento, cioè l’RLS. Se le due funzioni si concentrano nella stessa persona, questa distinzione viene meno.
Cosa significano per le imprese
Le due risposte offrono indicazioni pratiche ai datori di lavoro.
Sui videoterminali, il criterio da verificare è l’uso effettivo: per stabilire se un lavoratore rientra nel Titolo VII conta il numero di ore settimanali passate davanti allo schermo, non la mansione o il tipo di immagini visualizzate.
Sui ruoli della sicurezza, le imprese edili che lavorano direttamente in cantiere con il proprio personale devono evitare di affidare allo stesso dipendente gli incarichi di RLS e di coordinatore per la progettazione.
Fonti

