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Quando un rifiuto di produzione è classificabile come sottoprodotto? Ecco la Circolare esplicativa.

Fonte: Ministero dell’Ambiente


In una Circolare esplicativa, la n. 7619/2017 (del 30 maggio 2017), il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente, fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione del DM 264/2016, riportante criteri indicativi per la dimostrazione dei requisiti per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, in modo da consentire un’uniforme applicazione ed un’univoca lettura del regolamento.
Nella circolare sono esaminati tutti gli aspetti toccati dal decreto sotto il profilo interpretativo ed operativo, quali ad esempio l’attuazione delle disposizioni del regolamento, il rispetto di requisiti e condizioni, la compilazione della scheda tecnica, la piattaforma telematica di scambio e l’Allegato 1 “biomasse residuali per uso energetico”.
In particolare viene ricordato che il decreto non modifica in alcun modo la normativa di riferimento.
Segnaliamo inoltre l’attivazione della piattaforma di scambio www.elencosottoprodotti.it.
La circolare – che si compone di un estratto sintetico e di un allegato tecnico giuridico – mira a definire alcuni principi e linee guida per una migliore ed uniforme applicazione delle norme. In primo luogo, la nota ministeriale – nel confermare quanto già reso noto dallo stesso Ministero all’atto della presentazione del decreto per la prima consultazione delle associazioni – chiarisce, definitivamente, che il Regolamento n. 264 cit. non innova la disciplina sostanziale generale del settore e che la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge. Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un “elenco” di materiali senz’altro qualificabili come sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa, la valutazione del rispetto dei criteri di legge, ad una analisi caso per caso, secondo quanto precisato più volte dalla giurisprudenza comunitaria.
Il Regolamento è, quindi, solo uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto. Il Ministero ha chiarito che le disposizioni del Decreto sono esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati negli allegati, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell’entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi, ferma restando la vincolante applicazione delle pertinenti norme di settore. Ciò premesso, la circolare contiene utili indicazioni in merito alle modalità di prova dei diversi requisiti di legge (caratteristica di “residuo di produzione”, certezza dell’utilizzo, utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, legalità dell’utilizzo) con riferimento, in particolare ai campi della scheda tecnica da compilare per dimostrare la sussistenza degli specifici criteri. Un chiarimento importante è quello relativo alla nozione di processo di produzione, da riferire ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, con la precisazione che tali fattori produttivi possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi. Con riferimento all’articolo 10 del Decreto n. 264, rubricato «Piattaforma di scambio tra domanda e offerta», che prevede una iscrizione non onerosa dei produttori e degli utilizzatori ad un elenco gestito dalle Camere di Commercio, la nota evidenzia come lo stesso non introduca un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma preveda solo la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

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