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Il regolamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)

Pubblichiamo una utile sintesi di DORS  (il Centro di Documentazione per la promozione della salute della Regione Piemonte) sulla nascita del SINP.

di Grazia Bertiglia, DoRS

Dopo un lungo iter è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016 il Regolamento del SINP approvato con il Decreto Interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

Si tratta di un Regolamento attuativo previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), all’art. 8. Il Regolamento definisce il funzionamento di un unico sistema informativo nazionale che raccoglie tutti i dati inerenti le ditte e i lavoratori italiani: dati sulle ditte e le lavorazioni, sulle attività di vigilanza, assicurazione contro infortuni e malattie professionali e relativi indennizzi, attività di prevenzione e controllo sulle aziende e sui singoli lavoratori, eventi infortunistici. Tutte queste informazioni, raccolte per finalità differenti da Enti diversi, saranno gestite grazie a un sistema informativo coordinato e interconnesso, sotto la responsabilità tecnica dell’Inail, e saranno utilizzate per meglio orientare, programmare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione e indirizzare le attività di vigilanza.

Il sistema informativo si basa sulla “cooperazione applicativa” degli enti partecipanti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, Regioni e Province Autonome, Inail e raccoglie i dati relativi ai lavoratori compresi, per la prima volta, gli addetti di Forze Armate, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Corpo forestale dello Stato. Un sistema del genere è realizzabile grazie alla trasmissione telematica dei dati, ottenuta con una integrazione dei sistemi informativi dei vari enti partecipanti, sia come “fornitori” che come “fruitori”.

Quali informazioni si ricaveranno dal sistema? l’Art 3 del Regolamento le elenca specificamente:

  1. quadro produttivo e occupazionale
  2. quadro dei rischi
  3. quadro di salute e sicurezza dei lavoratori per ogni settore ed attività
  4. quadro delle azioni di prevenzione
  5. quadro degli interventi di vigilanza,
  6. quadro degli infortuni sotto l soglia indennizzabile dall’INAIL (ossia i meno gravi, ma più frequenti)

Particolarmente importante, data la delicatezza delle informazioni raccolte, è la tutela della privacy; il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso due pareri sul Regolamento: a luglio 2011 e a giugno 2014.

La versione definitiva ha quindi raccolto i suggerimenti e le prescrizioni individuate per meglio garantire il diritto dei singoli alla protezione dei loro dati, specialmente quelli sulla salute.

In particolare gli articoli 6 e 7 disegnano le regole per il trattamento dei dati e le misure di sicurezza e responsabilità di ogni soggetto. Le principali fonti del sistema sono quelle già indicate nel protocollo siglato nel 2007 fra Inail – Regioni – Ispesl (citato dal D. Lgs. 81/2008). Ciascun Ente potrà attingere ai dati del SINP con limitazioni sul tipo di dati e tracciatura di ogni fase di accesso ed elaborazione. I dati saranno anonimizzati e le tabelle saranno aggregate, disponibili ai fini statistici.

Ciascun Ente sarà autorizzato a operare sui dati solamente nella misura strettamente necessaria per le sue specifiche finalità istituzionali, definite dalla legge e secondo le specifiche contenute nei sei allegati al Regolamento:

allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati
allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle di codifica di alcuni dei dati di cui sopra
allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»;
allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»;
allegato E) «Enti fruitori», ossia soggetti legittimati ad accedere ai dati del SINP; per ciascun Ente sono specificati i tipi di dati a cui possono accedere e le operazioni eseguibili, per finalità di rilevante interesse pubblico, previste dalla legge;
allegato F) «Enti fornitori» dei dati, con la specifica di categorie dei dati, fonti informative di provenienza, tipologie di dati e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari.

La riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati nell’ambito del SINP vengono garantite complessivamente dall’Inail tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

I dati saranno messi a disposizione, in forma aggregata, anche delle parti sociali (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ) che dovranno essere consultate almeno una volta l’anno da parte del Comitato previsto all’articolo 5 Testo unico sicurezza lavoro. È prevista inoltre la loro consultazione periodica nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 81/2008.

Un apposito tavolo tecnico (previsto all’art 5 del Regolamento) è composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, per la semplificazione, dell’interno, della difesa, dell’economia, dell’Inail e di regioni e delle province autonome e dovrà verificare l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, garantire la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal D.Lgs. 81/2008, formulare proposte per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli enti che concorrono al SINP.

Le modifiche al Regolamento e ai suoli allegati dovranno essere adottate a loro volta con altri decreti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato Regioni.

Va ricordato che con l’implementazione del SINP viene soppresso l’obbligo per le ditte di tenere il registro degli esposti ad agenti nocivi, così com’è stato già soppresso l’obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 21 del D.Lgs. 151/2015). Le ditte non dovranno più conservare registri cartacei a disposizione degli operatori della vigilanza ma ogni informazione sarà custodita nel sistema e aggiornata in tempo reale (viene meno l’obbligo del registro, ma non la denuncia di infortunio la segnalazione degli esposti, che già ora è fatta per via telematica).

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