Cassazione Penale, Sez. 3, 08 giugno 2015, n. 24469
Rischio di scoppio derivante dal contatto tra le polveri aventi una diversa carica. Anche in presenza di una condotta negligente, il datore di lavoro è responsabile.
Rischio di scoppio derivante dal contatto tra le polveri aventi una diversa carica. Anche in presenza di una condotta negligente, il datore di lavoro è responsabile.
Infortunio al manovratore della macchina scarificatrice del manto stradale: POS e PSC e rischio investimento.
Infortunio durante la movimentazione di un grosso pannello di legno. Responsabilità di un datore di lavoro.
Lavoratore dimentica di lavare il fusto che conteneva un prodotto per la diluizione degli intonaci a base di alcol etilico e provoca un’esplosione. Omessa valutazione del rischio.
Lavoratore travolto dal tronco di una pianta. Nessuna valutazione del rischio di scosciamento.
Caduta dall’alto e omissione di DPI.
Taglio di arbusti “a terra” e mancanza di pantaloni anti-taglio.
Buche nel pavimento e caduta del lavoratore. Omissione di segnalazioni di pericolo, coperture o parapetti, dispositivi di illuminazione idonei. Responsabilità in caso di appalto.
Un operaio si libera dalla cintura di sicurezza e si infortuna. Quando una condotta del lavoratore può considerarsi interruttiva del nesso causale.
Infortunio durante il taglio dell’erba: responsabilità del datore di lavoro.